Acquisizione di partecipazione societaria deliberata dall’organo incompetente: non luogo a provvedere (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 ha ad oggetto gli atti di costituzione di società e di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle pubbliche amministrazioni, e presuppone che l’atto deliberativo sia stato adottato dall’organo competente secondo le disposizioni legislative, regolamentari o statutarie applicabili. La verifica del rispetto delle regole sulla competenza costituisce un presupposto preliminare rispetto all’esame di merito, che il giudice contabile è tenuto a svolgere anche d’ufficio. Ove la deliberazione di acquisizione della partecipazione risulti adottata da un organo diverso da quello a ciò preposto, la mancanza del presupposto della competenza preclude ogni valutazione nel merito e determina una declaratoria di non luogo a provvedere, non essendo possibile sindacare l’operazione societaria sotto i profili della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e della compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il controllo esercitato dalla Sezione regionale di controllo è, quindi, condizionato, sul piano logico-giuridico, dalla regolare adozione dell’atto da parte dell’organo investito del relativo potere deliberativo.
Il Fatto
Il Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo – Carnia Industrial Park, ente pubblico economico disciplinato dalla legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 3/2015, ha trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti la deliberazione con cui il Consiglio di amministrazione ha approvato l’adesione alla Comunità energetica Part-Energy Società Cooperativa Benefit a r.l., mediante sottoscrizione fino a un massimo di dieci quote del valore unitario di 25,00 euro, per una spesa massima di 250,00 euro. L’adesione risultava motivata dalla volontà di associarsi a un soggetto aggregatore territoriale per lo sviluppo di comunità energetiche, con servizi di gestione amministrativa e tecnica dei flussi energetici e di interfaccia con il Gestore dei Servizi energetici. Il Consiglio di amministrazione ha riferito che la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili era stata inserita nella programmazione del Piano industriale 2025-2027, confermata dal successivo Piano industriale 2026-2028.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del controllo, ritenendo la richiesta di parere proveniente da un ente legittimato e riguardante l’acquisizione di una partecipazione in una tipologia societaria ammessa dall’art. 3 del TUSP. Il Collegio ha poi accertato che la competenza all’adozione dell’atto deliberativo di partecipazione societaria, per gli enti diversi dagli enti locali, è disciplinata dal combinato disposto dell’art. 8 e dell’art. 7, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 175/2016, il quale richiede una delibera dell’organo amministrativo, da coordinare però con il riparto di competenze interne dell’ente, da individuare in aderenza alle disposizioni legislative, regolamentari o statutarie di riferimento.
Nella fattispecie, la normativa regionale attribuisce all’Assemblea consortile — organo di indirizzo politico del Consorzio — l’approvazione degli atti di partecipazione a società, ai sensi dell’art. 73, comma 4, lett. e), della l.r. n. 3/2015, mentre al Consiglio di amministrazione spettano compiti di attuazione degli indirizzi generali e di definizione dell’indirizzo gestionale. In conformità, lo statuto consortile riserva all’Assemblea la deliberazione in ordine all’assunzione di partecipazioni in società di capitali, con esclusione delle sole partecipazioni obbligatorie per legge e di quelle in organismi di natura sindacale o rappresentativa di interessi collettivi.
La deliberazione trasmessa al controllo è stata, invece, adottata dal Consiglio di amministrazione, il quale ha invocato l’attuazione degli indirizzi generali dell’Assemblea, contenuti nei Piani industriali. La Corte ha osservato che i Piani industriali si configurano come atti a contenuto generale e non provvedimentale, e non possono supplire alla carenza della concreta determinazione di addivenire all’adesione societaria, che richiede una deliberazione dell’organo assembleare. La circostanza che la stessa deliberazione desse atto di tale riparto di competenze ha confermato la fondatezza della censura.
La mancanza del presupposto della competenza dell’organo a deliberare ha precluso alla Sezione di pronunciarsi ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, con conseguente declaratoria di non luogo a provvedere sulla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 58 del 2025.
Nota della Redazione
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