Responsabilità erariale del legale rappresentante per mancata rendicontazione del finanziamento regionale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 50 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il privato che percepisce un finanziamento pubblico è legato all’ente erogante da un rapporto di servizio, indipendentemente dal titolo in base al quale gestisce il pubblico denaro. L’omessa presentazione della rendicontazione finale delle spese comprova la dannosità della condotta, in virtù del principio generale di necessaria documentazione della spesa pubblica, e integra colpa grave o dolo secondo le circostanze. Quando il beneficiario è una società, alla responsabilità dell’ente si affianca in via solidale quella personale dell’amministratore e legale rappresentante che abbia posto in essere le condizioni per la percezione, omesso la rendicontazione e disposto illegittimamente del denaro, divenendo agente contabile di fatto. La sua responsabilità si fonda altresì sull’illecito arricchimento ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, l. n. 20/1994.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio una società artigiana e la sua socia amministratrice e legale rappresentante per il recupero di euro 17.151,72, a titolo di risarcimento del danno erariale. La società aveva ottenuto nel 2011 un finanziamento agevolato regionale di euro 50.000,00, di cui euro 35.000,00 con fondi regionali ed euro 15.000,00 con fondi bancari a tasso zero, destinato a un investimento produttivo in una sede indicata nella domanda.
L’impresa beneficiaria non ha mai presentato il rendiconto finale delle spese, ha trasferito la sede senza comunicarlo, non ha mantenuto i beni nella sede dichiarata e ha omesso il pagamento regolare delle rate. Finpiemonte ha dapprima avviato il procedimento di revoca e poi disposto la revoca totale dell’agevolazione, richiedendo la restituzione della somma. Le richieste di pagamento non si sono perfezionate per irreperibilità e compiuta giacenza. Le convenute, regolarmente citate, non si sono costituite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto la contumacia delle convenute ai sensi dell’art. 93 c.g.c., non risultando costituite nonostante la regolarità delle notifiche. Nel merito, ritiene accertati tanto gli elementi oggettivi quanto quelli soggettivi della responsabilità erariale.
Sul piano oggettivo, il rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici sussiste indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, come affermato dalle Sezioni Unite n. 4511/2006, n. 5019/2010, n. 25138/2014 e n. 12086/2016. La documentazione dimostra il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento e l’inutilità dell’erogazione pubblica.
Il Collegio richiama la giurisprudenza comunitaria in materia di erogazione di fondi, secondo cui il beneficiario inadempiente non può invocare il legittimo affidamento e costituisce irregolarità ogni violazione che pregiudichi il bilancio pubblico. Tali principi valgono anche per fondi statali o regionali destinati a incentivare attività produttive. La mancata rendicontazione comprova la dannosità della condotta, perché in difetto del redde rationem resta indimostrato l’effettivo impiego delle risorse per il fine pubblico.
Quanto alla società beneficiaria, la Corte applica il principio per cui, quando il fruitore dei fondi è una persona giuridica, la responsabilità attinge anche chi ha intrattenuto con essa un rapporto organico, se dai suoi comportamenti è derivata la distrazione dei fondi dal fine pubblico (Cass. n. 296/2013). La responsabilità personale dell’amministratrice si fonda sulla consapevole violazione dei doveri institori e di rappresentanza, avendo essa posto in essere le condizioni per la percezione, omesso la rendicontazione e disposto illegittimamente del denaro, divenendo agente contabile di fatto.
Sotto il profilo soggettivo, il Collegio ravvisa il dolo, per la consapevole e intenzionale violazione degli obblighi del bando. Trattandosi di danno doloso, non trova applicazione la riduzione prevista dall’art. 1, comma 1-octies, l. n. 20/1994. La Corte accoglie la domanda e condanna in solido società e amministratrice al pagamento di euro 17.151,72, oltre rivalutazione e interessi, e delle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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