Nessun conto giudiziale per il consegnatario di beni con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 103 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario. Tale debito sussiste solo quando la gestione assume i connotati tipici della gestione di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti in carico e scarico e conseguente obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. Il consegnatario per debito di vigilanza, gravato della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso alle articolazioni funzionali dell’ente, è qualificabile agente amministrativo e non è obbligato alla resa del conto. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’amministrazione.
Il Fatto
Il giudizio di conto, iscritto al registro di Segreteria, riguarda un dipendente di un comune che ha presentato il conto giudiziale in qualità di consegnatario di beni mobili dell’ente, con riferimento all’esercizio finanziario 2020. Il conto è relativo a beni eterogenei, anche a carattere durevole, destinati all’uso presso le diverse articolazioni dell’amministrazione e riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente locale.
Nella relazione istruttoria il magistrato dubita della qualificazione del dipendente come consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate prima dell’udienza, chiede la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’amministrazione. All’udienza il relatore espone il contenuto della relazione di deferimento e il pubblico ministero concorda, instando per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua l’elemento discriminante tra le due figure di consegnatario. Da un lato vi è il consegnatario di beni mobili per debito di custodia, qualificabile agente contabile e obbligato alla resa del conto giudiziale; dall’altro il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato alla resa.
Lo spartiacque è individuato esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. I movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna e configurano un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.
Da tale presupposto discende che l’obbligo della resa del conto non può mai prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia, del quale è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni. La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e sulla gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio.
Il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza contabile sul punto. Nel caso concreto non è possibile individuare i beni per i quali sia effettivamente previsto un debito di custodia. Rilevano, per un verso, la natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole; per altro verso, l’assenza, dalla disamina degli atti di causa, di una tipica gestione di “cassa” o di “magazzino”. Viene in rilievo, in sostanza, una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale del comune.
Il Collegio ritiene pertanto che non sussista l’obbligo del consegnatario di rendere il conto giudiziale dei beni in questione, per i quali si configura unicamente un obbligo di vigilanza. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del giudizio relativo al conto giudiziale per l’esercizio 2020, con restituzione del conto all’amministrazione. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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