Definizione del giudizio di responsabilità contabile con rito abbreviato (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 103 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile il pagamento integrale della somma determinata con il decreto che accoglie l’istanza di definizione agevolata ex art. 130 c.g.c. comporta la definizione del giudizio, facendo venir meno l’interesse del requirente alla prosecuzione del contenzioso. Il collegio accerta il tempestivo e regolare versamento in favore dell’amministrazione danneggiata e ne verifica la natura satisfattiva rispetto alla pretesa risarcitoria, come rimodulata in sede di adesione al rito abbreviato. Conseguono il dissequestro dei beni e delle somme ancora gravati dalla misura cautelare e la condanna del convenuto alle spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio un dipendente di un ente locale, all’epoca responsabile dell’area lavori pubblici, chiedendone la condanna al pagamento di poco più di 214.000 euro, con conversione in pignoramento del sequestro convalidato. L’azione di responsabilità traeva origine da una denuncia del segretario comunale, che aveva segnalato una fattispecie di danno erariale conseguente alla indebita liquidazione di incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 d.lgs. n. 50/2016.
Secondo la prospettazione attorea le condotte anomale riguardavano determine con cui il convenuto avrebbe liquidato e autoliquidato acconti in favore di sé e di altri dipendenti, per la realizzazione di una cittadella scolastica finanziata con fondi del PNRR. Si contestava il conflitto di interesse del responsabile, quale RUP della procedura, l’incompletezza degli atti di liquidazione, l’anticipazione della liquidazione rispetto allo svolgimento della gara e il superamento della soglia annua del 50% del trattamento economico prevista dalla citata norma.
La Motivazione della Corte
Il collegio ricostruisce preliminarmente l’istituto del rito abbreviato, introdotto dall’art. 130 c.g.c. con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario. Il convenuto in primo grado, previo parere favorevole della Procura, può chiedere nella memoria di costituzione la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50% di quanto richiesto in citazione.
In tale contesto il giudice è chiamato ad accertare, allo stato degli atti, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma proposta, tenuto conto della gravità della condotta e dell’entità del danno. In caso di ammissibilità, con decreto motivato in camera di consiglio viene determinata la somma dovuta, con indicazione di un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento e fissazione di ulteriore udienza per l’accertamento del pagamento.
Nel caso concreto il collegio accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento della somma stabilita con il decreto, in ottemperanza al termine assegnato, e ritiene di procedere alla definizione del giudizio. L’importo corrisposto in favore del Comune deve considerarsi satisfattivo della pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura, come rimodulata in sede di adesione al rito abbreviato, facendo venir meno ogni interesse del requirente alla prosecuzione.
Al contempo trova realizzazione l’interesse del convenuto alla definizione del contenzioso senza dibattimento e con la riduzione concordata dell’originaria pretesa. Coerentemente il collegio dispone il dissequestro dei beni e delle somme ancora gravati dalla misura cautelare. Alla pronuncia consegue, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate con separata notula.
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Nota della Redazione
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