Consegnatario di beni mobili con debito di vigilanza: giudizio di conto improcedibile (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 113 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale, il cui incarico si sostanzi in un mero debito di vigilanza, non è tenuto alla resa del conto giudiziale. A norma dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, solo il consegnatario con debito di custodia è agente contabile e risponde del conto. Il debito di custodia presuppone una gestione di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio. In difetto, il giudizio di conto è improcedibile, con salvezza degli obblighi di rendicontazione amministrativa.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la posizione di un dipendente comunale, consegnatario di beni mobili per l’esercizio finanziario 2021 presso il Servizio Edilizia Scolastica di un Comune. L’Ente ha trasmesso il conto alla Sezione giurisdizionale regionale, dopo che l’interessato lo aveva inoltrato al Comune.

Il conto, redatto sul modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996, reca la firma del consegnatario ed è vistato dal responsabile del servizio finanziario. Il magistrato istruttore, nella relazione, ha prospettato che l’atto non sia qualificabile come conto giudiziale, perché la gestione non concerne beni custoditi in magazzino. All’udienza, il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 93 del T.U.E.L., che impone la resa del conto a ogni agente contabile che abbia maneggio di denaro o sia incaricato della gestione dei beni dell’ente. La norma richiama la “gestione” e i “beni” senza distinzione, ma il principio consolidato limita l’obbligo ai soli consegnatari con debito di custodia.

La Corte richiama l’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non rendono il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che esclude espressamente i consegnatari con debito di vigilanza. Il discrimine è nella natura dell’incarico.

Il debito di custodia comporta la gestione di un deposito o magazzino, alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte; il debito di vigilanza si esaurisce nella sorveglianza sull’impiego dei beni dati in uso e nella gestione delle scorte operative di uso immediato. Solo quando la giacenza ecceda la ragionevole necessità di funzionamento dell’ufficio si configura una vera gestione contabile.

Nel caso concreto, i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso continuativo presso l’ufficio e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non dimostra una gestione di magazzino conforme al modello di legge. Manca, dunque, il presupposto normativo della resa del conto.

La Corte dichiara l’improcedibilità del giudizio di conto. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato a mere questioni preliminari, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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