La sospensione dei termini di impugnazione ex art. 1, comma 199, l. n. 197/2022 si applica alle controversie definibili (Cass. civ. Sez. 5 n. 16551 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 199, l. n. 197/2022 sospende per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali, nonché quelli di riassunzione e per la proposizione del controricorso in cassazione, che scadono tra la data di entrata in vigore della legge e il 31 ottobre 2023. La disposizione si applica alle controversie definibili, senza che rilevi la circostanza che il contribuente non abbia aderito alla definizione.
Il Fatto
La società contribuente aveva proposto opposizione avverso un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2014, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione un maggior reddito imponibile. La Corte di giustizia tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso della società.
L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate era stato dichiarato inammissibile dal giudice di secondo grado, poiché notificato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Avverso tale decisione, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
L’Amministrazione finanziaria ha dedotto la violazione degli artt. 38, comma 3, e 51 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 327, comma 1, c.p.c. e dell’art. 1, comma 199, l. n. 197/2022, per non avere il giudice d’appello considerato la sospensione dei termini prevista da quest’ultima disposizione.
La norma invocata prevede che, per le controversie definibili, siano sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione, che scadano tra la data di entrata in vigore della legge e il 31 ottobre 2023.
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato, rilevando che la legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2023 e che, nel caso di specie, il termine semestrale per la proposizione dell’appello, decorso il periodo di sospensione feriale, scadeva il 13 gennaio 2023, ossia in un momento successivo all’entrata in vigore della norma e, quindi, ricompreso nel periodo di sospensione.
La Corte ha precisato come la circostanza che la controversia fosse definibile e che il contribuente non avesse aderito alla definizione non escludesse l’applicazione della proroga, richiamando il proprio precedente di Cass. n. 8287 del 2025.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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