Imposta pubblicità: tassazione per singolo messaggio salvo collegamento inscindibile (Cass. civ. Sez. V n. 20913 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 507/1993 individua il presupposto impositivo nel mezzo pubblicitario, inteso come forma di comunicazione in collegamento inscindibile con il mezzo adoperato per la divulgazione. Ne consegue che, in presenza di più messaggi riferibili a diverse imprese collocati su un unico pannello, il tributo va determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna impresa, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo cumulativo. La regola generale della tassazione per ciascun messaggio trova deroga nell’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 507/1993, che consente la tassazione unitaria di più messaggi di identico contenuto legati da un collegamento strumentale inscindibile, anche se non collocati in un unico spazio o in un’unica sequenza. L’applicazione della deroga rientra nell’onere probatorio del contribuente che la invoca.

Il Fatto

Una società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva parzialmente accolto l’appello di una società contribuente, riformando la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso originario.

I giudici territoriali avevano ritenuto che, ai fini dell’imposta, il gruppo segnaletico comprensivo di più “frecce” direzionali andasse considerato unitariamente, a prescindere dal numero di messaggi contenuti, e avevano confermato la sentenza di primo grado quanto alla misurazione delle indicazioni poste su mezzi distinti ma recanti la medesima indicazione pubblicitaria. La società contribuente resisteva con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il motivo del ricorso principale e quello del ricorso incidentale, entrambi incentrati sull’art. 7 del d.lgs. n. 507/1993. Il ricorrente principale denunciava la violazione del primo e del secondo comma, sostenendo che l’imposta andava computata per ogni “freccia” poiché ciascuna pubblicizzava un’azienda diversa. Il ricorso incidentale censurava il quinto comma, contestando il metodo di calcolo adottato per le più frecce direzionali.

Sul primo profilo la Corte richiama il principio affermato da Cass. n. 252/2012, secondo cui il presupposto impositivo è costituito dal mezzo pubblicitario, in collegamento inscindibile con la forma della divulgazione. Ne deriva che, in caso di più messaggi riferibili a diverse aziende collocati su un unico pannello, il tributo si determina sulla superficie espositiva utilizzata da ciascuna impresa, a prescindere dalle dimensioni del mezzo cumulativo.

Tale lettura è confortata dall’interpretazione sistematica dell’art. 7, commi 1 e 2, in relazione all’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, che estende la solidarietà al soggetto nel cui interesse è diffuso il messaggio. La Corte richiama la giurisprudenza successiva (Cass. n. 35109/2021, Cass. n. 3939/2021, Cass. n. 20948 e n. 20947 del 2019, Cass. n. 29706 del 2018, Cass. n. 10459 del 2018) e ribadisce che tali principi sono riferibili alla fattispecie, restando estranea l’ipotesi dei messaggi omogenei in connessione di cui all’art. 7, comma 5.

Nel caso concreto i cartelli si caratterizzavano per la presenza di più insegne riferibili a ditte diverse, prive di alcun collegamento strumentale inscindibile. Difetta quindi l’unitarietà del presupposto impositivo che consente di calcolare l’imposta sulla minima figura piana geometrica circoscritta al mezzo. Il ricorso principale è pertanto accolto.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte richiama l’art. 7, comma 5, che considera unico mezzo una pluralità di messaggi con collegamento strumentale inscindibile e identico contenuto, anche se non collocati in un unico spazio o sequenza (Cass. n. 32648/2018, Cass. n. 9492/2018, Cass. n. 23567/2009, Cass. n. 23250/2004). Il collegamento prescinde dalla contiguità fisica, richiedendo un accertamento caso per caso. La CTR non aveva svolto alcuna verifica sul contenuto dei messaggi né sulla loro dislocazione: il motivo è fondato. In accoglimento di entrambi i ricorsi la sentenza è cassata con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione.

Nota della Redazione

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