Invito a regolarizzare: la rateizzazione successiva alla scadenza non impedisce il DURC negativo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15529 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di documentazione unica di regolarità contributiva (DURC), l’art. 4, comma 2, del d.m. 30 gennaio 2015 consente la sanatoria delle inadempienze esclusivamente entro il termine di quindici giorni dalla notifica dell’invito a regolarizzare, che indica analiticamente le irregolarità rilevate. La richiesta di rateizzazione presentata all’agente della riscossione dopo la scadenza di detto termine è tardiva e non impedisce la generazione di un DURC negativo, con conseguente recupero delle agevolazioni contributive fruite. L’invio di un secondo invito a regolarizzare, quando il termine del primo è già decorso, non determina una “rimessione in termini” a favore del contribuente inadempiente, stante il principio di indisponibilità delle obbligazioni contributive e di vincolatività della funzione impositiva. L’eventuale violazione degli obblighi procedimentali da parte dell’ente previdenziale può fondare solo una domanda risarcitoria per la perdita di chance, senza effetti sull’esigibilità delle differenze contributive.
Il Fatto
La società contribuente aveva fruito di un esonero contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014. L’INPS, dopo aver rilevato alcune irregolarità, aveva inviato alla società due distinti inviti a regolarizzare la posizione, rispettivamente in data 8 febbraio 2019, con scadenza il 9 marzo 2019, e in data 11 marzo 2019, con scadenza il 7 aprile 2019. Non essendo intervenuta la sanatoria, l’istituto aveva generato un DURC negativo, revocando l’agevolazione e recuperando i contributi dovuti mediante avviso di addebito.
La società aveva proposto opposizione, rigettata in primo grado e in appello. La Corte d’appello di Bologna aveva confermato la legittimità del recupero, rilevando che la mancata regolarizzazione comportava la decadenza dal diritto alle agevolazioni ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi fondati sulla pretesa violazione della procedura di cui al d.m. 30 gennaio 2015 e sull’omesso esame degli inviti a regolarizzare, deducendo di aver presentato in data 15 aprile 2019 una domanda di rateizzazione all’agente della riscossione, poi accolta, che avrebbe dovuto attestare la regolarità contributiva.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, ritenendoli in parte inammissibili e in parte infondati. Quanto alla censura di omesso esame, il Collegio ha rilevato che, trattandosi di ipotesi di “doppia conforme”, il motivo ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. è inammissibile, ai sensi dell’art. 348-ter, quarto comma, c.p.c., laddove non indichi le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito e non dimostri la loro diversità. Nella specie, la sentenza di appello era fondata sul medesimo iter logico-argomentativo della pronuncia di prime cure, sicché la doglianza non era proponibile in sede di legittimità.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il sistema delineato dal d.m. 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 1176, della legge n. 296 del 2006. L’art. 3, comma 2, del decreto individua le ipotesi tassative in cui la regolarità sussiste comunque, tra cui le rateizzazioni concesse dall’INPS o dagli agenti della riscossione. L’art. 4, comma 2, tuttavia, consente la regolarizzazione successiva esclusivamente entro un termine non superiore a quindici giorni dalla notifica dell’invito, che deve indicare analiticamente le cause di irregolarità.
Richiamando il proprio orientamento, espresso da Cass. n. 15050 del 2025 e Cass. n. 2906 del 2026, il Collegio ha precisato che, una volta avviato il procedimento di invito alla regolarizzazione, ogni richiesta di sanatoria non può che avvenire nei tempi e nei modi previsti dal decreto. La presentazione della richiesta di rateizzazione, avvenuta il 15 aprile 2019, era successiva alla scadenza del termine del secondo invito, fissata al 7 aprile 2019, e non poteva quindi impedire la generazione del DURC negativo. L’invio di un secondo invito a regolarizzare non ha implicato alcuna rimessione in termini, atteso che a quel momento il termine del primo era già decorso e non è configurabile un effetto sanante delle successive determinazioni dell’ente, stante il principio di indisponibilità delle obbligazioni contributive e la riserva relativa di legge di cui all’art. 23 Cost.
La Corte ha infine chiarito che l’eventuale violazione degli obblighi procedimentali da parte dell’ente può fondare solo una domanda risarcitoria per la perdita di chance di fruire degli sgravi, ma non incide sull’esigibilità dei contributi. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione integrale delle spese in ragione del consolidamento solo successivo degli orientamenti interpretativi e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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