Sospensione Covid non opera senza termini nei procedimenti pendenti (Cass. pen. Sez. II n. 20413 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione del decorso dei termini processuali e del corso della prescrizione disposta dall’art. 83, commi 2 e 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, opera esclusivamente per i procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020, nonché per quelli per i quali fosse prevista, nel medesimo lasso temporale, la decorrenza di un termine processuale. La sospensione non si applica, pertanto, in maniera generalizzata a tutti i procedimenti pendenti, ma presuppone che il procedimento abbia subito un’effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia. Ne consegue che, in assenza di termini procedurali operanti nella finestra emergenziale, la prescrizione matura secondo il computo ordinario e l’eventuale ricorso che invochi la sospensione senza allegare il dato procedimentale è inammissibile.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli in data 11 ottobre 2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 646 cod. pen., estinto per intervenuta prescrizione maturata già nel corso del primo grado, con revoca delle statuizioni civili.
Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 159 cod. pen. e all’art. 83 d.l. n. 18/2020: secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di computare il periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale di contrasto alla pandemia Covid-19, con conseguente erronea declaratoria di estinzione del reato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove da un dato pacifico: non è in contestazione il dies a quo del termine prescrizionale, individuato nella sentenza impugnata al 3 aprile 2017. In applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen., quel termine sarebbe maturato il 3 ottobre 2024, mentre la sentenza di primo grado è stata pronunciata solo l’11 ottobre successivo.
Il Collegio richiama quindi la disciplina emergenziale: l’art. 83, commi 2 e 4, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020 e modificato dall’art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020, ha sospeso ex lege il decorso dei termini processuali e il corso della prescrizione dal 9 marzo all’11 maggio 2020, per un totale di sessantaquattro giorni.
La Corte precisa però la portata applicativa della norma. La sospensione riguarda solo i procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all’11 maggio 2020, nonché quelli per i quali fosse prevista, nel medesimo arco temporale, la decorrenza di un termine processuale. Non si tratta, dunque, di un beneficio generalizzato per tutti i procedimenti pendenti, perché la norma presuppone che il procedimento abbia subito un’effettiva stasi a causa delle misure pandemiche. Sul punto il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 5292 del 2020 e, quanto ai termini procedurali, Sez. V n. 2647 del 2022 e Sez. IV n. 12161 del 2021.
Nel caso concreto, la prima udienza si è tenuta solo il 22 novembre 2021, ben oltre la finestra temporale considerata dalla legislazione emergenziale. La ricorrente non ha neppure indicato termini procedurali ricadenti in quel lasso cronologico. Le deduzioni della parte civile risultano quindi generiche, per difetto di compiuto riferimento alla vicenda procedimentale, e comunque manifestamente infondate in punto di diritto.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, liquidata equitativamente. Ai sensi degli artt. 541, comma 2, e 592, comma 4, cod. proc. pen., stante l’espressa domanda della difesa dell’imputata e l’assenza di ragioni di compensazione, la parte civile è condannata anche alla rifusione delle spese di lite del grado, distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 157 c.p. – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
- Art. 159 c.p. – Sospensione del corso della prescrizione
- Art. 161 c.p. – Effetti della sospensione e della interruzione
- Art. 646 c.p. – Appropriazione indebita
- Art. 541 c.p.p. – Condanna alle spese relative all'azione civile
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso