Ricorso straordinario per errore di fatto inammissibile contro provvedimenti di prevenzione (Cass. pen. Sez. II n. 10984 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., non è esperibile avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione, per la quale è predisposto il distinto rimedio della revoca. Presupposto imprescindibile di legittimazione è lo status di condannato, e il rimedio resta circoscritto ai casi in cui la decisione della Cassazione stabilizzi il giudicato, anche formatosi anteriormente. Per le pronunce rese in procedimenti ante iudicatum — cautelari, di prevenzione, di rimessione, di estradizione o di mandato di arresto europeo — non vi è spazio per la correzione dell’errore di fatto, perché destinatario non è un condannato. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 625-bis cod. proc. pen., in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non ammette il soggetto sottoposto a misura di prevenzione.
Il Fatto
Il ricorrente, già destinatario di un decreto con cui la Corte di appello aveva disposto la confisca di alcuni beni nel quadro di una misura di prevenzione patrimoniale, aveva impugnato quel decreto in Cassazione. Il ricorso era stato dichiarato inammissibile con sentenza della Sezione VI. Il ricorrente sosteneva che la Corte, confondendo la propria posizione con quella di un omonimo, aveva attribuito a lui soggetto incensurato una sentenza di condanna riferibile ad altri, dilatando così il perimetro temporale di pericolosità sociale e ricomprendendovi beni in realtà acquistati e realizzati anni prima.
Avverso quella sentenza il ricorrente ha proposto ricorso straordinario, deducendo l’errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Suprema Corte. In subordine ha sollecitato l’incidente di costituzionalità in relazione agli artt. 3 e 42 Cost., ove si ritenesse l’inoppugnabilità dei provvedimenti in materia di prevenzione.
La Motivazione della Corte
La Sezione II ha ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto avverso un provvedimento che non può essere impugnato con lo strumento straordinario. Il Collegio richiama la giurisprudenza costante secondo cui la procedura di correzione dell’errore di fatto non è applicabile alla sentenza pronunciata dalla Cassazione in materia di misure di prevenzione, per la quale è previsto il distinto rimedio della revoca.
Il percorso argomentativo muove dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13199 del 21.07.2016, dep. 2017, che ha individuato il presupposto della legittimazione nello status di condannato: colui che ha esaurito tutti i gradi delle impugnazioni ordinarie e rispetto al quale si è formato il giudicato. La Corte precisa che anche una nozione ampia di condannato non può condurre a un’applicazione indiscriminata del rimedio.
Il ricorso straordinario resta dunque limitato ai casi in cui la decisione della Cassazione stabilizza il giudicato, anche se formato anteriormente. Ne deriva l’esclusione delle decisioni rese in procedimenti ante iudicatum — cautelari, di prevenzione, di rimessione del processo, di estradizione o di mandato di arresto europeo — perché prive di un condannato come destinatario.
Quanto alla sollecitata questione di legittimità costituzionale, la Corte la ritiene manifestamente infondata, richiamando il precedente secondo cui l’esclusione del soggetto sottoposto a misura di prevenzione è giustificata dalla diversità della sua situazione rispetto a quella del condannato e rientra nella discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tutela differenziati per situazioni diverse.
La declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ravvisati profili di colpa, al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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