Ricorso straordinario per errore di fatto: no alla rivalutazione della recidiva (Cass. pen. Sez. II n. 2824 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., è ammissibile solo quando sia denunciata una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, immediatamente ed oggettivamente rilevabile dal semplice controllo del contenuto del ricorso, e sempre che tale errore abbia determinato una decisione diversa da quella adottata. Qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio. Restano estranei all’ambito applicativo dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, la supposta esistenza di norme o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se collegati a orientamenti giurisprudenziali supposti per incuriam. Ne deriva che la doglianza sulla valutazione dei presupposti della recidiva reiterata, per sua natura valutativa, non integra il vizio deducibile con il rimedio straordinario.
Il Fatto
La difesa del ricorrente ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza con cui la Sezione penale della Corte aveva dichiarato inammissibile un precedente ricorso. Il ricorrente deduce un errore di fatto nell’applicazione della circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen..
Secondo la tesi difensiva, nel certificato del casellario non si rinvengono reati della stessa indole di quelli oggetto del procedimento, con particolare riferimento alle condanne in cui la recidiva era già stata applicata. L’applicazione dell’aggravante nella forma più grave sarebbe quindi frutto di un equivoco percettivo, rimediabile con il rimedio straordinario e con il conseguente annullamento della condanna limitatamente alla circostanza.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Il collegio richiama la nozione rigorosa di errore di fatto, che presuppone una disattenzione di ordine meramente percettivo, immediatamente e oggettivamente rilevabile dal semplice controllo del contenuto del ricorso, con effetto determinante su una decisione diversa da quella adottata.
Quando la causa dell’errore non è identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione conserva contenuto valutativo, si versa in un errore di giudizio, estraneo all’istituto. Lo stesso vale per gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, per la supposta esistenza di norme o per l’attribuzione ad esse di una inesatta portata. Sul punto la Corte richiama Sezioni Unite n. 18651 del 26.03.2015, Sez. VI n. 28269 del 28.05.2013 e Sez. VI n. 2945 del 25.11.2008.
Nel caso concreto nessuna delle ipotesi è ravvisabile. L’allegata erronea rappresentazione ha carattere ampiamente valutativo e poggia su ulteriori premesse erronee. Anzitutto, ai fini della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di maggiore pericolosità sociale, senza necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice: la Corte richiama Sezioni Unite n. 32318 del 30.03.2023.
È inoltre errato e riduttivo sostenere che il bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici in materia di stupefacenti sia solo la salute, individuale e collettiva. Secondo l’interpretazione costante, i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 possono essere motivati, e in genere lo sono, anche dal fine di lucro, come affermato in Sez. VI n. 53590 del 20.11.2014. Da qui l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 99 c.p. – Recidiva
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 625-bis c.p.p. – Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto