Finanziamenti PSR annullamento preavviso rigetto e sindacato limitato su voci di spesa (TAR Sicilia n. 724 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di concessione di finanziamenti pubblici, assimilabili a procedure concorsuali per la previa pubblicazione di un avviso e la successiva selezione delle domande, non trova applicazione il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, né è dovuto l’indennizzo per mero ritardo previsto dall’art. 2-bis della legge n. 241/1990. Il controllo di ammissibilità demandato alla commissione di valutazione attiene ai soli requisiti soggettivi e alla conferma del punteggio auto-attribuito; l’istruttoria tecnico-amministrativa, successiva e distinta, entra nel merito del progetto e delle singole voci di spesa. Il giudizio di ammissibilità delle spese è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli casi di manifesta illogicità, palese inattendibilità ed evidente insostenibilità.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola e capofila di un’ATS, partecipava al bando per la Sottomisura 16.2 del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2022, presentando un progetto di cooperazione nel settore dell’elicicoltura. Dopo l’archiviazione della domanda, annullata dal TAR con una precedente sentenza, l’Amministrazione riavviava l’istruttoria.
Con il provvedimento impugnato l’Assessorato riduceva le spese ammesse per beni e servizi e concedeva un sostegno inferiore a quello richiesto, riducendo altresì la durata del progetto. Il ricorrente impugnava il decreto, deducendo l’invasione di competenze dell’Ispettorato, la violazione del preavviso di rigetto e del soccorso istruttorio, il difetto di istruttoria sul carattere di prototipo della tensostruttura e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta integralmente il ricorso. Sul primo motivo, il TAR distingue nettamente il controllo di ammissibilità, di competenza della commissione e limitato alla verifica dei requisiti soggettivi e alla conferma del punteggio, dalla successiva istruttoria tecnico-amministrativa, che entra nel merito del progetto e quantifica il sostegno. L’Ispettorato, pertanto, ha esercitato attribuzioni proprie senza invadere la sfera della commissione.
Quanto al preavviso di rigetto, la censura è respinta: l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non si applica alle procedure di concessione di finanziamenti pubblici, assimilabili a procedimenti concorsuali caratterizzati dalla previa pubblicazione dell’avviso e dalla selezione delle domande. Per la stessa ragione, il Collegio esclude la spettanza dell’indennizzo per mero ritardo di cui all’art. 2-bis della legge n. 241/1990, richiamato dalla normativa regionale, poiché le disposizioni richiamate escludono i concorsi pubblici.
Il soccorso istruttorio risulta attivato dall’Amministrazione mediante richieste documentali cui il ricorrente ha dato riscontro. Il motivo, inoltre, è prospettato in termini eccessivamente formalistici, non avendo il ricorrente indicato quali chiarimenti avrebbero potuto orientare diversamente l’esito, con conseguente applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Sulla tensostruttura, il TAR ricorda che la valutazione delle offerte tecniche e il giudizio di ammissibilità delle spese costituiscono espressione di discrezionalità tecnica. Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto ai casi di manifesta illogicità, palese inattendibilità ed evidente insostenibilità, non ravvisabili nel caso concreto. La struttura, reperibile sul mercato e realizzabile da imprese diverse, non integra il prototipo, e il suo carattere durevole è desunto dall’ancoraggio e dalle dimensioni della piattaforma.
Infine, il difetto di motivazione è escluso: le ragioni della riduzione dell’importo emergono dal provvedimento e dal rinvio al verbale istruttorio, mentre la ripartizione interna tra i membri dell’ATS resta profilo non rilevante nei rapporti esterni. La riduzione della durata a otto mesi deriva dall’applicazione del D.D.G. 4602/2023, noto al ricorrente perché pubblicato.
Nota della Redazione
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