Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 1914 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario. L’art. 114 cod. proc. amm. consente di fissare il termine per l’adempimento spontaneo e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta. La nomina può cadere su un dirigente della stessa amministrazione resistente, con esclusione di ogni compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto alla Carta Docente, per l’importo annuo di € 500,00, con riferimento all’anno scolastico 2020/2021, condannando il Ministero all’emissione della carta e all’accredito della somma, oltre interessi e rivalutazione.

Il titolo era passato in giudicato e il Ministero non aveva dato esecuzione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 c.p.a. La documentazione versata in atti prova il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo.

In caso di ulteriore inerzia, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva il commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze. Il Collegio esclude espressamente il compenso in favore dell’ausiliario, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, disposizione applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Il Tribunale precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, e che il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza integra ipotesi foriere di responsabilità amministrativa.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario in € 189,00, oltre accessori, IVA e CPA, avendo riguardo in via analogica ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari e tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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