Amministrazione straordinaria e interruzione del processo: non automatica senza dichiarazione del difensore (Cons. Stato n. 10065 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ammissione di un’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del d.l. n. 347/2003 determina, per effetto dell’art. 2, comma 2-bis, la perdita della capacità di stare in giudizio del rappresentante legale e il subentro del commissario straordinario nei giudizi relativi a rapporti patrimoniali. L’interruzione del processo non opera tuttavia in via automatica: essa si produce solo se il procuratore costituito dichiari l’evento con finalità interruttiva, non essendo sufficiente il mero deposito del decreto di ammissione a scopo informativo. Il diverso regime dell’art. 43, comma 3, l. fall., che prevede l’automaticità per il fallimento, costituisce deroga non estensibile in via analogica all’amministrazione straordinaria, mancando la lacuna normativa e risultando la disciplina esaustivamente ricavabile dal combinato disposto degli artt. 299-300 c.p.c. La scelta legislativa non incorre in censure di illegittimità costituzionale, appartenendo alla discrezionalità del legislatore e contemperando le esigenze di difesa con la ragionevole durata del processo.

Il Fatto

La Fondazione ricorrente, struttura accreditata per l’erogazione di prestazioni di neuroriabilitazione di alta complessità, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio una serie di decreti commissariali aventi ad oggetto la determinazione dei budget e delle tariffe per il trattamento delle patologie neurologiche. Il giudizio si era concluso in primo grado con reiezione parziale delle doglianze e, in appello, con conferma della statuizione sfavorevole.

Avverso tale pronuncia la Fondazione ha proposto ricorso per revocazione ex art. 106 c.p.a., deducendo omessa pronuncia su plurimi motivi, travisamento delle censure e contrasto con precedenti giudicati. Nel corso del giudizio la Regione ha chiesto dichiararsi l’interruzione del processo per essere stata la ricorrente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’istanza di interruzione, qualificandola come mero atto di impulso volto a sollecitare l’esercizio del potere officioso. Riconosce che l’art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 347/2003, nello spossessare il debitore e affidare la gestione al commissario straordinario, produce la perdita della capacità processuale del rappresentante legale, integrando gli estremi dell’art. 300 c.p.c.

Tale presupposto non è però sufficiente. L’effetto interruttivo richiede una dichiarazione del procuratore costituito finalizzata a conseguirlo: il mero deposito del decreto ministeriale, a scopo informativo, resta inidoneo. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la dichiarazione del difensore ha carattere negoziale e suppone la volontà di provocare l’interruzione.

Il Collegio esclude il ricorso all’analogia. La disciplina è esaustivamente ricavabile dal combinato disposto della norma speciale e degli artt. 299-300 c.p.c., mancando quindi la lacuna che ne costituisce il presupposto. La deroga introdotta dall’art. 43, comma 3, l. fall. per il fallimento non è estensibile, non contenendo la normativa sull’amministrazione straordinaria alcun rinvio o previsione derogatoria.

Quanto ai profili di legittimità costituzionale, la Corte li ritiene non manifestamente fondati. La rimessione al difensore delle valutazioni sull’interruzione non vulnera il diritto di difesa né il contraddittorio, rientrando nella discrezionalità legislativa e rispondendo all’esigenza di ragionevole durata del processo. Nemmeno sussiste disparità di trattamento rispetto al regime dell’art. 19, comma 3, d.lvo n. 270/1999, caratterizzandosi la procedura speciale per diversità di presupposti e provvisorietà del decreto di ammissione.

Nel merito, i motivi revocatori sono in parte dichiarati inammissibili e in parte respinti. La Corte esclude il contrasto con i giudicati invocati, non essendo configurabile l’incompatibilità tra decisioni su oggetti diversi, e conferma che l’ampliamento delle patologie trattabili in codice 75 non si traduce automaticamente in un aumento del budget, dovendo il trattamento tariffario essere modulato secondo il criterio degli MDC. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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