Esigenze cautelari: il controllo di legittimità non rivaluta il merito (Cass. pen. Sez. V n. 31257 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esigenze cautelari, nel giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale, e non i vizi che attengano al contenuto della decisione. Il controllo di logicità resta interno al provvedimento impugnato e non consente una nuova o diversa valutazione dello spessore delle esigenze cautelari. Il pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. è concreto quando si dimostri l’esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali dedurre la probabilità di recidiva, ed è attuale quando sia formulabile una prognosi sulla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale. Il relativo giudizio, che deve valorizzare elementi specializzanti senza limitarsi all’astratta gravità del titolo di reato, va fondato sull’analisi della personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto, e sulle sue concrete condizioni di vita, senza che sia richiesta la previsione di una specifica occasione per delinquere.
Il Fatto
Il Tribunale, in accoglimento dell’appello del Procuratore della Repubblica, ha applicato nei confronti dell’indagato la custodia in carcere in luogo degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in relazione a reati di furto aggravato e di detenzione e porto di materiali esplodenti. Il giudice cautelare ha ritenuto sussistenti indizi di reità per un assalto a uno sportello ATM bancario, compiuto in orario notturno mediante esplosivo, con sottrazione di una somma di denaro.
All’individuazione dell’indagato la polizia giudiziaria è pervenuta tramite le immagini dei sistemi di videosorveglianza dello sportello e dell’autostrada, oltre al rinvenimento, poco dopo, dell’interessato in un autogrill vicino, con abiti sporchi di terra e graffi al viso e alle mani. La giustificazione addotta, un incidente stradale, è stata smentita dagli accertamenti. Avverso l’ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato muovendo da una premessa di metodo. In tema di esigenze cautelari sono deducibili in sede di legittimità soltanto i vizi argomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e di logicità della motivazione. Il controllo resta interno al provvedimento impugnato e non può tradursi in una rinnovata valutazione del merito cautelare, come affermato dalla giurisprudenza richiamata, tra cui Sez. 6 n. 49153 del 2015 e Sez. 1 n. 1083 del 1998. Il ricorso che deduca l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non quando proponga censure sulla ricostruzione dei fatti o sulla diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito.
Quanto al pericolo di reiterazione, la Corte ribadisce che esso è concreto in presenza di elementi reali dai quali dedurre la probabilità di recidiva, e attuale quando sia possibile una prognosi sulla continuità del periculum libertatis nella dimensione temporale. Il giudizio deve valorizzare elementi specializzanti, senza fermarsi all’astratta gravità del titolo di reato, e va ancorato all’analisi della personalità dell’accusato e delle sue concrete condizioni di vita, senza richiedere la previsione di una specifica occasione per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice. Il principio è sostenuto dal richiamo a Sez. 3 n. 9041 del 2022 e a Sez. 5 n. 12869 del 2022.
Nel caso concreto il Tribunale ha desunto le esigenze cautelari dalle modalità esecutive della condotta, caratterizzate dall’uso di materiale esplosivo e ritenute indicative di particolare spregiudicatezza. Tale dato è stato letto congiuntamente al certificato penale, che ha riportato quattro condanne definitive per stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizioni e lesioni aggravate in concorso, nonché alle ulteriori pendenze giudiziarie per condotte compiute tra il 2021 e il 2023.
La Corte ritiene che tali risultanze, unitamente alla giovane età dell’indagato, abbiano reso superfluo ogni ulteriore approfondimento sull’incidenza dei precedenti e sulla loro idoneità a disvelare una personalità socialmente pericolosa. Le valutazioni sulla inidoneità degli arresti domiciliari a contenere il rischio di reiterazione appaiono sviluppate lungo un percorso logico lineare ed esente da vizi, avendo il Tribunale evidenziato che l’agire unitamente ad altri soggetti e le modalità dell’azione indicano l’inserimento in un contesto criminoso organizzato e non spontaneo. Le ragioni valorizzate dal Giudice delle indagini preliminari sulla condotta di un familiare sono state ritenute elemento di contorno non rilevante, non essendo censurabile il diverso percorso logico che ha tarato il giudizio di recidivanza in modo esclusivo sulla persona dell’indagato.
Nota della Redazione
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