Continuazione tra reati associativi mafiosi esclusa per frattura del disegno criminoso (Cass. pen. Sez. I n. 31540 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La continuazione presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni, già presenti alla mente del reo nella loro specificità, e non una mera inclinazione a reiterare nel tempo reati della stessa specie. Il riconoscimento tra più reati associativi di stampo mafioso richiede una specifica indagine sulla natura dei sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo alla contiguità temporale, ai programmi operativi e alla compagine; non bastano la natura permanente del reato, l’omogeneità del titolo e delle condotte. L’accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata, senza vizi logici né travisamento. Non configura un onere giuridico a carico del condannato l’indicazione degli elementi sintomatici del disegno criminoso.
Il Fatto
Il condannato ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna: la prima della Corte di assise di appello di Bari, per associazione di stampo mafioso ed estorsione aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosa, commessi tra il 1989 e il 1992; la seconda della Corte di appello di Bari, per estorsione aggravata e associazione mafiosa accertata fino al 2022, con fatti commessi tra il 2017 e il 2018.
La Corte di appello ha rigettato l’istanza valorizzando l’ampio intervallo temporale tra i due segmenti associativi, i prolungati periodi di detenzione, la consumazione nel frattempo di reati estranei al contesto associativo, il mutamento della compagine e l’assenza di elementi a sostegno. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure, esaminate congiuntamente per connessione logica. Le doglianze o non denunciano alcuno dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., risolvendosi in apprezzamenti di merito preclusi in sede di legittimità, oppure prospettano criticità motivazionali non ravvisabili.
Richiamando la giurisprudenza consolidata, la Corte ribadisce che la continuazione esige l’anticipata e unitaria ideazione dei reati, già presenti alla mente del reo almeno a grandi linee, e non una semplice inclinazione a reiterare condotte illecite secondo contingenti opportunità, come affermato da Sez. I n. 15955 del 2016. La prova richiede concreti indicatori — omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità, sistematicità e abitudini di vita — e la dimostrazione che i reati successivi fossero programmati al momento del primo, secondo Sez. Un. n. 28659 del 2017.
Quanto ai reati associativi, la Corte ricorda che il vincolo può essere ravvisato solo dopo una specifica indagine su natura, operatività e continuità dei sodalizi, non essendo sufficiente la natura permanente del reato né l’omogeneità del titolo e delle condotte, come chiarito da Sez. VI n. 6851 del 2016 e Sez. VI n. 51906 del 2017.
L’ordinanza impugnata, applicando correttamente tali principi, ha escluso l’identità del disegno criminoso valorizzando la distanza ultraventennale tra le epoche di consumazione, i prolungati periodi di detenzione con consumazione di reati estranei al contesto associativo, e il mutamento della compagine. Il ricorrente ha opposto una diversa ricostruzione dei fatti accertati con sentenze irrevocabili, prospettando la perduranza del vincolo associativo: ricostruzione inammissibile in sede di legittimità.
Sulla censura relativa all’onere di allegazione, la Corte distrettuale non ha attribuito peso decisivo al suo mancato assolvimento, ma ha solo evidenziato, a fini rafforzativi, la mancata prospettazione di elementi dimostrativi del disegno criminoso, in linea con Sez. I n. 28762 del 2023 e Sez. I n. 12914 del 2022. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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