Rapina impropria e arresto: la convalida non estende il sindacato al merito (Cass. pen. Sez. II n. 22101 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di convalida dell’arresto il giudice è chiamato a verificare esclusivamente la sussistenza dei presupposti legali dell’arresto e l’uso ragionevole dei poteri esercitati dalla polizia giudiziaria, restando esclusi dal sindacato sia il giudizio sulla gravità indiziaria, riservato alla valutazione delle misure cautelari coercitive, sia l’apprezzamento sulla responsabilità penale, riservato alla fase di cognizione. Il controllo di ragionevolezza impone al giudice di porsi nella medesima situazione in cui si è trovato chi ha operato l’arresto, valutando gli elementi conosciuti al momento. Nel delitto di rapina impropria, ex art. 628, secondo comma, cod. pen., la condotta di sottrazione seguita da violenza o minaccia integra la fattispecie consumata solo se ricorre un nesso di immediatezza e di funzionalità della violenza rispetto allo scopo di mantenere il possesso della cosa sottratta o di conseguire l’impunità.
Il Fatto
La polizia giudiziaria, intervenuta nell’immediatezza di un episodio aggressivo, traeva in arresto l’indagato ritenendo di trovarsi al cospetto di una rapina impropria consumata. Il Pubblico ministero contestava tale qualificazione e chiedeva la convalida dell’arresto e l’applicazione di una misura cautelare coercitiva.
Il Giudice per le indagini preliminari, qualificato il fatto come tentato furto seguito da percosse, non convalidava l’arresto. Il giudice rilevava il difetto di finalizzazione della condotta violenta e l’assenza di una relazione di immediatezza tra la sottrazione, già invertita quanto al possesso, e la violenza alla persona, escludendo altresì che la polizia giudiziaria avesse percepito direttamente le circostanze pregresse. Avverso tale ordinanza il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto ammissibile il ricorso, in quanto censura la falsa applicazione della norma penale incriminatrice e la violazione della norma processuale che governa il concetto di flagranza o quasi flagranza ex art. 382, comma 1, cod. proc. pen. Contro il provvedimento di non convalida dell’arresto possono dedursi, infatti, esclusivamente vizi di illegittimità relativi al titolo del reato, all’esistenza della flagranza e all’osservanza dei termini, restando escluse le questioni relative ai vizi di motivazione attinenti al merito (Sez. 6 n. 21771 del 18/05/2016; Sez. 6 n. 38180 del 14/10/2010).
Nel merito, gli argomenti dell’impugnazione non sono fondati. L’ordinanza impugnata ha evidenziato la situazione rappresentatasi agli occhi della polizia giudiziaria: il possesso della cosa sottratta era già stato riconvertito in favore della persona spogliata, l’azione violenta verso le persone si era già esaurita e l’agente si tratteneva all’esterno, lanciando sedie e tavolini verso le vetrine del locale. Solo questo segmento di condotta, avulso e non funzionale al pregresso, era ancora in corso al momento dell’intervento. Difettava, dunque, sia l’evidenza della finalità di mantenere il possesso, sia quella dello scopo di procurarsi l’impunità.
La Corte richiama i principi consolidati in tema di arresto in flagranza. Il giudice della convalida deve limitarsi alla verifica dei presupposti legali e dell’uso ragionevole dei poteri da parte della polizia giudiziaria, senza sindacare la gravità indiziaria (Sez. 6 n. 15427 del 31/01/2023; Sez. 5 n. 21183 del 27/10/2016). Per effettuare il controllo di ragionevolezza, il giudice deve porsi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto, verificando se la valutazione rimanga nei limiti della discrezionalità attribuita dalla legge.
Nel caso concreto, il giudice della convalida si è attenuto a tali canoni, valutando le circostanze descritte nel verbale e riferite da chi aveva eseguito l’arresto, nell’equivocità delle emergenze fattuali. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel qualificare la condotta di sottrazione come rapina impropria consumata solo se seguita dalla violenza o minaccia funzionale a guadagnare l’impunità (Sez. 2 n. 15584 del 12/02/2021). Nella formulazione dell’art. 628, secondo comma, cod. pen. svolge un ruolo centrale il collegamento logico-temporale tra aggressione al patrimonio e aggressione alla persona, attraverso una successione di immediatezza e funzionalità che non era dato cogliere nella fattispecie, essendosi interrotto il nesso di contestualità che connota la plurioffensività del tipo.
Quanto al dedotto cessato stato di flagranza, la Corte richiama il dictum delle Sezioni unite (Sez. U n. 39131 del 24/11/2015): la polizia giudiziaria è intervenuta quando la persona offesa era già rientrata in possesso della borsa sottratta e l’azione aggressiva verso la persona non era più in corso. Il ricorso è pertanto rigettato. La qualità pubblica della parte ricorrente inibisce la condanna alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 628 c.p. – Rapina
- Art. 382 c.p.p. – Stato di flagranza
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso