Esigenze cautelari e obbligo di motivare l’adeguatezza della misura più afflittiva (Cass. pen. Sez. VI n. 5227 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esigenze cautelari, il giudice chiamato a pronunciarsi sul ripristino di una misura più afflittiva non può limitarsi a richiamare il compendio indiziario e il contesto in cui i fatti si sono consumati. Deve verificare, in modo specifico, se siano sopravvenuti mutamenti del contesto — quali le dimissioni dagli incarichi societari, gli avvicendamenti nella compagine sociale e il venir meno di poteri gestionali e di rappresentanza — e deve spiegare perché una misura più gravosa, come gli arresti domiciliari, sia maggiormente idonea a scongiurare il pericolo di reiterazione del reato rispetto a misure interdittive in corso, della cui inosservanza non risulti alcun indizio. In difetto di tale valutazione comparativa e attualizzata, la motivazione è carente e l’ordinanza va annullata.

Il Fatto

Il ricorrente, indagato per il delitto di turbata libertà della gara in relazione a una procedura di affidamento bandita da una società partecipata dal Comune di Venezia, era stato attinto dalla misura degli arresti domiciliari, poi sostituita con misure interdittive.

Il Tribunale di Venezia, adito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, aveva disposto il ripristino della misura custodiale. Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando motivi tutti incentrati sull’assenza di esigenze cautelari e sull’omessa considerazione degli elementi sopravvenuti.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione dichiara il ricorso fondato nei limiti indicati. Il nodo della vicenda ruota attorno alla dedotta assenza di stabili rapporti con pubblici funzionari e alla sopravvenuta cessazione di ogni potere gestionale in capo all’indagato.

La Corte rileva che il provvedimento impugnato, riportando testualmente quello del tribunale del riesame e l’ordinanza genetica di cui ha condiviso il contenuto, ha dato conto, con argomenti non illogici, dei contatti continuativi del ricorrente con esponenti della pubblica amministrazione, desumendone la spregiudicatezza e l’elevato rischio di recidiva. Su tale base si è ritenuta necessaria la misura custodiale.

Tale motivazione — osserva la Corte — vale a descrivere il contesto delle condotte e a delineare gli elementi dei gravi indizi di colpevolezza, ma non soddisfa l’accertamento sulla persistenza delle esigenze cautelari. Essa non tiene conto, in modo specifico, delle dimissioni dagli incarichi societari e degli avvicendamenti nella compagine sociale, da ultimo con la documentata rinuncia alla procura speciale.

Il profilo decisivo è però un altro: la motivazione non spiega le ragioni per cui una misura più afflittiva, quale quella degli arresti domiciliari, sia in grado di garantire meglio dal rischio di reiterazione rispetto alle misure interdittive in corso — il divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione e di esercitare attività imprenditoriali per dodici mesi — delle quali non risultano essere avvenute violazioni.

La Corte dichiara assorbiti gli ulteriori motivi e, in accoglimento del ricorso nei limiti esposti, annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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