Associazione mafiosa: detenzione non interrompe la partecipazione al sodalizio (Cass. pen. Sez. V n. 5231 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del partecipe non determina la cessazione automatica del vincolo associativo. La struttura criminale, per la sua complessità e la proiezione a lungo termine dei progetti delinquenziali, accetta il rischio della detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, quali evenienze che non impediscono la partecipazione alle vicende del gruppo e non fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo cessato l’impedimento. Il vincolo si scioglie solo per recesso volontario o esclusione accertati con condotta esplicita, coerente e univoca, non per elementi indiziari di incerta valenza. In tema di prova, la conferma dell’attendibilità dell’accusa mossa da un collaboratore può essere costituita dalla dichiarazione di un altro collaboratore su un fatto diverso, anche collocato in altro contesto temporale, purché compreso nel periodo di contestazione: il fatto da dimostrare non è il singolo comportamento dell’associato ma la sua appartenenza al sodalizio.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 25.10.2023, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Caltagirone per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., ascritto a tre soggetti quali componenti di un clan rientrante in una famiglia mafiosa del mandamento di Gela. Avverso la pronuncia territoriale gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione.

Un ricorrente contestava l’affermazione di responsabilità per il periodo contestato, sostenendo che la detenzione quasi ininterrotta dal marzo 2007 al novembre 2009 e la cessazione delle fonti dichiarative sul suo conto non provassero la perdurante partecipazione con ruolo direttivo. Un secondo ricorrente deduceva la violazione del ne bis in idem, per la duplicazione temporale della contestazione quanto a un periodo già coperto da giudicato. Il terzo lamentava, tra l’altro, l’inosservanza degli artt. 649 e 192, comma 3, cod. proc. pen. e la violazione del canone del ragionevole dubbio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso articolato in forma del tutto generica, riducendosi a mere enunciazioni prive delle ragioni che le sostengono, così integrando la violazione dell’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che impone di enunciare in forma specifica i motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta. Alla declaratoria ha fatto seguito la condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, richiamando la Corte costituzionale n. 186 del 13.6.2000.

Quanto ai primi due ricorsi, la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla ritenuta partecipazione associativa. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia delineano una costante presenza dell’imputato al vertice della famiglia mafiosa, con una valutazione unitaria di contesti temporali diversi; la detenzione, come dichiarato da due collaboratori, non aveva impedito all’imputato di adempiere con continuità ai compiti spettantigli. In tema di prova dei reati associativi, la conferma dell’attendibilità dell’accusa mossa da un collaboratore può essere costituita dalla dichiarazione di un altro collaboratore su un fatto diverso ma indicativo della partecipazione, anche se collocato in un diverso contesto temporale purché compreso nel periodo di contestazione, richiamando Sez. V n. 21562 del 03.02.2015.

La Corte ha poi ribadito che il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione, che viene meno solo per cessazione della consorteria ovvero per recesso o esclusione positivamente acclarati, quali un lungo periodo di detenzione in assenza di contatti, il trasferimento in luogo distante o una contrapposizione interna seguita dall’allontanamento, richiamando Sez. II n. 8461 del 24.01.2017 e Sez. VI n. 1162 del 14.10.2021. Il recesso, nel caso esaminato, risultava indimostrato.

Sul secondo ricorso, la Corte ha escluso la violazione del ne bis in idem: dimostrata l’appartenenza al sodalizio ben oltre il periodo già coperto da giudicato, l’identità del fatto è configurabile solo ove le condotte presentino le medesime condizioni di tempo, luogo e persone. Costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell’attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa, richiamando Sez. V n. 18020 del 10.02.2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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