Revoca confisca prevenzione: prova nuova solo se incolpevolmente scoperta (Cass. pen. Sez. I n. 22994 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della confisca di prevenzione, disposta ai sensi dell’art. 7, comma 2, l. n. 1423 del 1956 per le proposte formulate prima del 13 ottobre 2011, non può essere fondata su elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati dedotti in assenza di cause di forza maggiore. La prova nuova rilevante è soltanto quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento o quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva. Non costituisce prova nuova la diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già conosciuti e delibati, né il documento di natura meramente ricognitiva dello stato di fatto già noto. Il rimedio ha carattere straordinario ed è incompatibile con il mero riesame degli stessi elementi fattuali posti a base della confisca.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto del 14.03.2025 ha dichiarato inammissibile l’istanza di revoca della confisca di prevenzione di un’unità immobiliare adibita a magazzino deposito, disposta con decreto del 7 giugno 2011 e divenuta definitiva il 2 aprile 2014. La proposta era stata formulata prima del 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Il ricorrente aveva dedotto di avere acquisito presso l’Ufficio Tecnico Erariale un documento di accertamento della proprietà immobiliare urbana, trasfuso in una relazione tecnica di parte, dal quale emergerebbe che già nel 1992 il seminterrato era stato trasformato e accatastato come magazzino deposito. Da qui la richiesta di revoca parziale della confisca, con istanza subordinata di nomina di un perito. La Corte territoriale ha ritenuto l’istanza proposta fuori dei tassativi casi di legge e, comunque, infondata nel merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ricostruisce anzitutto il quadro normativo applicabile. Poiché la proposta di prevenzione è anteriore al 13 ottobre 2011, opera la disciplina transitoria dell’art. 117 d.lgs. n. 159 del 2011, che esclude l’applicabilità del rimedio della revocazione ex art. 28 del medesimo decreto. Trova quindi applicazione l’art. 7, comma 2, l. n. 1423 del 1956, come ribadito da Sez. 1, n. 33782 del 08/04/2013, Arena, Rv. 257116.
La revoca ex tunc è consentita quando il provvedimento di confisca sia affetto da invalidità genetica, per difetto di uno dei presupposti di legge, e debba essere rimosso per rendere effettivo il diritto di difesa costituzionalmente garantito. Muovendosi l’istituto nel medesimo ambito del rimedio straordinario della revisione, non può costituire prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati: diversamente, le statuizioni giurisdizionali sarebbero rivedibili sine die.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca, e soprattutto la sopravvenuta Sez. U. n. 2648 del 10/07/2025, Scinardo, depositata il 22 gennaio 2026, che ha affermato come la revoca della confisca non possa disporsi sulla base di elementi preesistenti deducibili e non dedotti in assenza di forza maggiore. Ai fini della revoca non è adottabile l’ampio concetto di prova nuova elaborato in tema di revisione ex art. 630 cod. proc. pen., perché la misura ablatoria ha natura ripristinatoria e non penale-sanzionatoria.
Nel caso concreto, il documento prodotto ha natura meramente ricognitiva dello stato dell’immobile già noto al momento dell’applicazione della misura e risulta producibile dagli uffici a richiesta di parte. Il dato storico che dovrebbe dimostrare, ossia la trasformazione dell’immobile nel 1992, è stato ripetutamente valutato e ritenuto irrilevante nei precedenti provvedimenti. Le argomentazioni del giudice territoriale sono quindi scevre da vizi giuridici, unici denunciabili in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.