Esigenze cautelari e riqualificazione del fatto in appello (Cass. pen. Sez. VI n. 38674 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parziale riqualificazione del fatto operata nella sentenza di primo grado non determina di per sé l’affievolimento delle esigenze cautelari. Il giudice dell’appello cautelare può confermare la custodia in carcere valutando la gravità della condotta, il ruolo rivestito nell’associazione, i precedenti penali anche specifici e la ripresa dell’attività criminosa dopo la scarcerazione. La motivazione che esclude l’idoneità degli arresti domiciliari, anche con dispositivo elettronico, è esente da vizi logici quando si fonda sull’incapacità di autogoverno e sull’attitudine a riannodare relazioni criminogene.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in primo grado alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, presentava istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere. Il Giudice dell’udienza preliminare rigettava l’istanza. Il Tribunale della libertà di Catanzaro, decidendo sull’appello cautelare, confermava il provvedimento.
Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione delle esigenze cautelari, che assumeva attenuate per effetto della sentenza di primo grado. Questa aveva escluso l’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 e riqualificato il fatto di un capo di imputazione ai sensi dell’art. 73, comma 4, del medesimo decreto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione centrale rappresentata dalla dedotta incidenza della riqualificazione giuridica del fatto, intervenuta con la sentenza di primo grado, sulla persistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente sosteneva che l’esclusione dell’aggravante e la ricollocazione della condotta nella fattispecie attenuata avessero ridimensionato il quadro indiziario, con conseguente venir meno dell’attualità del periculum.
Il Collegio rileva che il Tribunale ha escluso l’affievolimento delle esigenze cautelari con argomentazione esente da manifeste illogicità, non dimostrate dal ricorrente. Il giudice dell’appello cautelare ha valorizzato la gravità della condotta, desunta dal ruolo di gestore delle piazze di spaccio, pienamente funzionale alle esigenze del gruppo criminale.
Nella valutazione assumono rilievo i precedenti penali, anche specifici, e il fatto che il ricorrente abbia ripreso le condotte criminali dopo la scarcerazione. Tale ultimo elemento, già di per sé, sorregge il giudizio di perdurante pericolosità e di attualità delle esigenze cautelari.
Quanto alla misura meno afflittiva, il Tribunale ha escluso l’idoneità degli arresti domiciliari, anche con applicazione di un dispositivo elettronico di controllo, a salvaguardare le esigenze cautelari. La trasgressività palesata dimostra l’incapacità di autogoverno e l’attitudine a riannodare relazioni criminogene con soggetti dediti al traffico di sostanze stupefacenti.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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