Ricettazione di anabolizzanti: il profitto può essere non patrimoniale (Cass. pen. Sez. VII n. 38958 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dolo specifico del reato di ricettazione è integrato dal fine di profitto inteso come qualunque vantaggio, anche di natura non patrimoniale, perseguito dall’autore. Ne consegue che risponde di ricettazione chi acquista farmaci anabolizzanti di provenienza illecita per farne uso personale e soddisfare il bisogno edonistico di incrementare la massa muscolare, bene che nel circuito legale avrebbe potuto ottenere solo a condizioni diverse. Il principale elemento differenziatore tra ricettazione e incauto acquisto risiede nelle modalità dell’acquisto: in mancanza della prova di tali modalità il fatto va collocato nello schema della ricettazione. È inammissibile il ricorso che riproponga in cassazione una diversa valutazione degli elementi di prova.
Il Fatto
La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 19.03.2025, aveva confermato la condanna del ricorrente per ricettazione di farmaci anabolizzanti provento di delitto. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto e sull’uso personale degli anabolizzanti, con conseguente esclusione della ricettazione; violazione di legge e vizio di motivazione sul dolo e sulla mancata derubricazione ai sensi dell’art. 712 cod. pen.; vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La questione centrale riguarda la nozione di profitto rilevante ai fini del dolo specifico: secondo la tesi difensiva sarebbe necessaria una finalità di lucro strettamente patrimoniale, con conseguente esclusione della fattispecie in caso di mero uso personale.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha ritenuto il ricorso inammissibile. Muovendo dall’elemento materiale, la Corte ha osservato che è incontestato che il ricorrente abbia ricevuto i farmaci anabolizzanti provento del delitto di cui all’art. 586-bis cod. pen., con conseguente pacifica sussistenza dell’elemento oggettivo della ricettazione.
Sul piano soggettivo, l’assunto difensivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha richiamato un proprio arresto in caso analogo, secondo cui il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico della ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale (Sez. II n. 15680 del 22.03.2016). In quella sede si era precisato che l’acquisto degli anabolizzanti incrementa il patrimonio dell’acquirente di beni che non avrebbe potuto acquistare nel mercato legale, o che avrebbe potuto acquistare solo a condizioni diverse. Solo grazie a quell’acquisto illecito l’acquirente ha potuto soddisfare il bisogno edonistico di incrementare la massa muscolare, bisogno che nel circuito legale non avrebbe conseguito o avrebbe conseguito in misura diversa, trattandosi di sostanze acquistabili solo previa prescrizione medica e per necessità terapeutiche.
La Corte ha poi rilevato il contrasto della tesi difensiva con l’insegnamento delle Sezioni Unite, che hanno chiarito come il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato vada inteso quale qualunque vantaggio, anche di natura non patrimoniale (Sez. Un. n. 41570 del 25.05.2023).
Quanto alla prospettata configurabilità dell’art. 712 cod. pen., la Corte ha ribadito che il criterio distintivo rispetto alla ricettazione va individuato nell’effettività e nelle modalità dell’acquisto: solo da esse può evincersi se l’acquirente avrebbe potuto e dovuto sospettare della provenienza illecita del bene. In mancanza della dimostrazione di tali modalità, il fatto rientra nello schema della ricettazione, come nel caso esaminato, in cui il ricorrente non ha spiegato come sia entrato nel possesso dei beni.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura sulla commisurazione della pena, rientrando la graduazione della stessa, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per circostanze e alla fissazione della pena base, nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. III n. 29968 del 22.02.2019; Sez. V n. 5582 del 30.09.2013, dep. 2014).
Nota della Redazione
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