Esigenze cautelari e tempo silente nell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (Cass. pen. Sez. IV n. 21282 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un’esegesi costituzionalmente orientata, deve essere espressamente considerato dal giudice quando si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo rientrare tra gli elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Nei reati associativi di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualificati dai soli reati-fine, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività del sodalizio o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati espressivi della medesima professionalità e del medesimo inserimento nei circuiti criminali. Il giudice del riesame che, dopo aver condiviso i gravi indizi di colpevolezza, escluda le esigenze cautelari presunte per legge senza spiegare in modo logico e non contraddittorio le ragioni della valutazione complessiva, incorre nel vizio di motivazione.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere a un indagato, quale promotore di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con le aggravanti del numero degli associati, della disponibilità di armi e dell’agevolazione mafiosa, oltre a diversi reati-fine e a un’estorsione aggravata.

Il Tribunale di Palermo, in accoglimento della richiesta di riesame personale, aveva annullato l’ordinanza per mancanza di esigenze cautelari. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica, deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per aver il Tribunale valorizzato la distanza temporale dai fatti e la chiusura della contestazione a maggio 2022, trascurando gli indici di reiterazione emergenti dagli atti.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio per cui, pur operando per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti deve essere espressamente valutato dal giudice quando si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità.

Con riferimento ai reati associativi in materia di stupefacenti, la Corte richiama il principio secondo cui la prognosi di pericolosità non si esaurisce nella verifica dell’operatività del sodalizio o della data ultima dei reati-fine, ma investe anche la possibile commissione di reati espressivi della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari. Vengono richiamati, in tal senso, Sez. 6, n. 11735 del 2024 e Sez. 4, n. 19751 del 2024.

La Corte rileva che il Tribunale del riesame è incorso nei vizi lamentati. Dopo aver richiamato la giurisprudenza sul cd. tempo silente e aver distinto il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 da quello di cui all’art. 416 bis cod. pen., i giudici di merito hanno affermato in modo apodittico che nel periodo successivo a maggio 2022 non erano emersi elementi ulteriori di perduranza delle condotte illecite.

In particolare, il Tribunale ha pretermesso le caratteristiche oggettive e soggettive dei fatti, la personalità dell’indagato, le sue concrete condizioni di vita, pur avendoli richiamati quali parametri di valutazione. Tali elementi erano stati ampiamente valorizzati dal Giudice della cautela: la peculiare resistenza del sodalizio nonostante arresti e sequestri, i collegamenti con la compagine mafiosa, la reiterazione delle condotte anche durante gli arresti domiciliari e l’assenza di risorse lecite.

La motivazione del riesame risulta pertanto manifestamente illogica e il provvedimento è annullato con rinvio al Tribunale di Palermo per un nuovo giudizio, alla luce dei principi esposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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