Costi da reato e aliquote IVA: la Cassazione distingue tra delitti e contravvenzioni e impone la verifica della destinazione effettiva degli immobili (Cass. civ. Sez. 5 n. 2719 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di disciplina dei cd. costi da reato (art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993, nel testo introdotto dall’art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012), in caso di contestazione di una pluralità di reati, alcuni delitti ed altri contravvenzioni, dall’eventuale unicità del disegno criminoso non discende alcuna automatica riferibilità ad esso dell’intero insieme dei costi e delle spese, dovendosi invece avere riguardo partitamente alla specifica frazione di questi riferibile a ciascun reato, con conseguente indeducibilità soltanto dei costi riferibili ai delitti e non anche alle contravvenzioni. L’insegnamento secondo cui sono indeducibili anche i costi sostenuti in un momento successivo al perfezionamento del delitto, ogni qual volta il loro sostenimento trovi titolo nell’assunzione di un’obbligazione strutturalmente funzionale alla sua realizzazione, presuppone un nesso di costitutiva derivazione di tali costi rispetto al delitto. In tema di aliquote IVA, deve aversi riguardo alla effettiva — e persino abusiva — destinazione dei manufatti, valutando gli eventuali contrasti con i titoli abilitativi alla luce dell’intera filiera gerarchica degli atti amministrativi, previa, se del caso, disapplicazione di quelli illegittimi ai sensi dell’art. 5 all. E l. n. 2248 del 1865.
Il Fatto
Una società, esercente attività di costruzioni, realizzava un complesso turistico in forza di un accordo di programma che prevedeva la destinazione turistico-alberghiera degli immobili e il divieto di alienazione delle singole unità. In difformità da tale accordo, successive convenzioni attuative consentivano, di fatto, la vendita a privati delle unità realizzate, con applicazione di aliquote IVA agevolate. A seguito di indagini della Guardia di Finanza e di un procedimento penale per lottizzazione abusiva, l’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento, contestando l’indeducibilità dei costi, l’indebita applicazione di aliquote ridotte e l’omessa regolarizzazione di fatture.
La contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla CTP, che lo annullava, e l’appello dell’Agenzia veniva rigettato dalla CTR. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, relativo ai costi da reato. Ha innanzitutto chiarito che, ai sensi del novellato art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993, il presupposto per l’indeducibilità è la configurabilità di un delitto non colposo, con esclusione delle contravvenzioni, quale è la lottizzazione abusiva. Ha poi affermato che l’eventuale unicità del disegno criminoso, pur potendo avere rilevanza, non determina di per sé la riferibilità automatica di tutti i costi ai delitti contestati, dovendosi invece verificare a quale specifico reato siano riferibili i singoli costi. Nel caso di specie, l’avviso di accertamento si fondava sulla sola contravvenzione, sicché l’indeducibilità non poteva essere estesa ai delitti di corruzione e truffa, anche perché il relativo procedimento era successivo all’avviso.
La Corte ha poi accolto il secondo motivo, concernente le aliquote IVA. Ha richiamato il principio secondo cui l’aliquota ridotta si applica solo se l’unità immobiliare sia stata effettivamente utilizzata per esigenze abitative, rilevando la destinazione concreta, non la mera formalità. Ha precisato che il contrasto tra lo stato di fatto e i titoli abilitativi deve essere valutato considerando l’intera filiera gerarchica degli atti amministrativi, con possibilità di disapplicazione di quelli illegittimi. Nel caso di specie, la CTR aveva attribuito decisiva rilevanza al classamento catastale e ai titoli, senza valutare l’illegittimità delle convenzioni attuative rispetto all’accordo di programma, né la reale consistenza delle unità.
Quanto alle fatture passive, la Corte ha chiarito che il cessionario, in caso di elementi valutativi ulteriori rispetto alla fattura, è tenuto a verificare anche la coerenza estrinseca della qualificazione fiscale. Il terzo motivo, relativo alle note di variazione e alla detrazione IVA, è stato ritenuto fondato, ma per ragioni diverse: il diritto alla detrazione, anche in caso di cause di risoluzione contrattuale, non può essere esercitato sine die, ma deve essere formalizzato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale riferita all’anno di verificazione dell’evento. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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