Guida in stato di ebbrezza (Cass. pen. Sez. IV n. 21279 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. deve essere motivata con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, valutate nella loro idoneità a generare un pericolo significativo in termini di non esiguità. Il giudice può valorizzare il superamento del tasso alcolemico, la condizione di alterazione psicofisica del conducente e il contesto spazio-temporale della condotta, che opera come fattore di amplificazione del rischio. L’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen.; laddove la pena si collochi al di sotto della media edittale, tale onere motivatorio non sussiste.
Il Fatto
Il ricorrente era stato ritenuto responsabile, con sentenza del GIP del Tribunale di Milano, del reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2, lett. b), e comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992, con condanna a dieci giorni di arresto e 700 euro di ammenda, pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità. Proposto appello, la Corte d’appello di Milano, rilevata l’inappellabilità delle sentenze di condanna con pena sostitutiva ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen., ha qualificato l’atto come ricorso per cassazione e trasmesso gli atti alla Suprema Corte.
Il ricorrente ha articolato due motivi: l’erronea esclusione dell’art. 131-bis cod. pen., ritenuto incompatibile con l’aggravante dell’orario notturno senza considerare le concrete modalità della condotta; e il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, per aver il giudice applicato una pena base pari al doppio del minimo edittale senza motivare lo scostamento.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato infondato il primo motivo. Il giudice di merito ha applicato il principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’assenza dei presupposti per la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. va motivata con riguardo alle concrete modalità del fatto, tali da generare un pericolo significativo in termini di non esiguità, richiamando sul punto Sez. IV n. 31843 del 17.05.2023.
La motivazione del giudicante è stata ritenuta non manifestamente illogica e coerente con tale principio. Essa ha valorizzato non soltanto il superamento del tasso alcolemico e la condizione del conducente, denotante una palese alterazione psicofisica, ma anche la concreta pericolosità della condotta, essendo il conducente stato fermato in orario notturno in una zona centrale della città, in un contesto spazio-temporale che ha inciso quale fattore di amplificazione del rischio. Il riferimento all’orario notturno non è stato quindi impiegato come automatismo, ma come elemento del giudizio complessivo sulle modalità del fatto.
Anche il secondo motivo è stato dichiarato infondato. La pena comminata si colloca al di sotto della media edittale, cosicché il giudice non era tenuto a un particolare onere motivatorio. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale esige una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all’art. 133 cod. pen., valutati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. V n. 35100 del 27.06.2019). Nel caso concreto tale onere non era configurabile.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 593 c.p.p. – Casi di appello