Misure di prevenzione: attualità della pericolosità e motivazione apparente (Cass. pen. Sez. I n. 11987 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, ai fini dell’accertamento dell’attualità della pericolosità sociale il giudice deve verificare i tre indicatori fondamentali del livello di coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo, della tendenza del sodalizio a conservare la propria capacità operativa e della manifestazione di comportamenti denotanti l’abbandono delle logiche criminali. La cessazione della permanenza del delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. va ancorata alla data di pronuncia della sentenza di primo grado, non a quella dell’esecuzione della misura cautelare. Il venir meno dell’attualità non consegue al semplice decorso del tempo né alla regolare condotta intramuraria, che è circostanza neutra in assenza di atti positivi di netto ripudio del modello criminale. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, potendosi denunciare la motivazione omessa o meramente apparente.
Il Fatto
Il Tribunale applicava la sorveglianza speciale per cinque anni e disponeva la confisca di beni mobili e immobili riconducibili al proposto, condannato in via definitiva per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. e ritenuto contiguo a una società operante nel settore dei giochi d’azzardo, qualificata come impresa mafiosa.
La Corte di appello, in accoglimento delle impugnazioni del proposto e dei terzi interessati, revocava la misura personale per difetto di attualità della pericolosità e revocava la confisca della società e dei beni alla stessa riconducibili. Proponevano ricorso per cassazione il Procuratore generale e una terza interessata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal perimetro del giudizio di legittimità in materia. Nel procedimento di prevenzione il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, restando esclusa l’illogicità manifesta della motivazione: è deducibile soltanto la motivazione omessa o del tutto apparente, che ricorre quando il decreto omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo o ignora plurime circostanze decisive.
Sul primo motivo, relativo all’attualità della pericolosità qualificata, la Corte richiama il principio per cui è necessario accertare il requisito dell’attualità e la presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo va verificata alla luce degli elementi concreti. Quando tra l’accertamento penale e il giudizio di prevenzione intercorre un apprezzabile lasso di tempo, il giudice deve valutare i tre indicatori fondamentali.
La Corte territoriale non ha fatto buon governo di tali principi. Quanto ai primi due indicatori, la motivazione è omessa: coglie nel segno la censura sull’erronea individuazione della data di cessazione della permanenza, ancorata all’esecuzione della misura cautelare invece che alla sentenza di primo grado; si omette inoltre di considerare la matrice familistica dell’appartenenza alla consorteria e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia sull’impermeabilità del vincolo rispetto alle carcerazioni.
Quanto al terzo indicatore, il decreto impugnato si arresta alla buona condotta intramuraria. La Corte ribadisce che il venir meno dell’attualità consegue non al decorso del tempo o alla regolare detenzione, ma ad atti volontari positivi che dimostrino in modo inequivoco il mutamento della condotta di vita. La regolare condotta carceraria è circostanza neutra in assenza di dissociazione, tanto più quando il proposto non abbia mai preso le distanze dalle condotte partecipative.
Fondato è anche il secondo motivo, sulla revoca della confisca societaria. La Corte rileva una motivazione assertiva, che non chiarisce l’iter logico seguito: dopo aver riconosciuto la società quale impresa mafiosa e l’ingerenza del proposto, si esclude la gestione senza affrontare l’elemento decisivo del ruolo di socio d’opera. Il decreto è annullato con rinvio per nuovo giudizio.
Il ricorso della terza interessata è respinto. La Corte esclude una preclusione da giudicato tra confisca di prevenzione e confisca allargata, configurando una preclusione rebus sic stantibus che copre solo il dedotto e non il deducibile, superabile dalla sopravvenienza di fatti nuovi. Nel caso concreto il giudice della prevenzione ha correttamente valorizzato elementi sopravvenuti o non valutati dal giudice dell’esecuzione.
Nota della Redazione
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