Notifica a società: cassazione con rinvio per giudizio su fatto diverso (Cass. civ. Sez. V n. 23757 del 23.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice tributario d’appello che dichiari la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento fondandosi su un presupposto di fatto diverso da quello dedotto dall’appellante incorre in error in procedendo, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Nel giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio siffatto attribuisce alla Corte il ruolo di giudice del fatto processuale, con conseguente cassazione con rinvio al giudice del merito perché accerti la ritualità della notifica. La notificazione degli avvisi tributari a soggetti diversi dalle persone fisiche resta soggetta alla regola generale del domicilio fiscale; il criterio sussidiario della notifica alla persona fisica che rappresenta l’ente opera solo se questa risieda nel comune del domicilio fiscale dell’ente.

Il Fatto

L’agente della riscossione ha notificato a una società una intimazione di pagamento relativa alle somme portate da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2014, che si assumeva regolarmente notificato e non impugnato. La società ha proposto ricorso avverso l’intimazione sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica dell’atto impositivo presupposto. La commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso; la commissione tributaria regionale, in riforma, ha dichiarato la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L’agente della riscossione è rimasto intimato; la società si è difesa con controricorso e ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia censura la sentenza d’appello per aver deciso su una prospettazione diversa da quella dell’appellante: questi aveva lamentato il deposito dell’atto presso il Comune dopo la constatazione che nessuno era presente presso la sede, mentre la Corte tributaria ha dichiarato la nullità muovendo dal fatto che il messo si fosse recato presso l’abitazione della legale rappresentante, ritenuta coincidente con la sede legale della società.

Il motivo è fondato. L’Agenzia ha trascritto l’intestazione dell’avviso di accertamento, dalla quale risulta che la sede legale della società era in una via di Roma e che la residenza della legale rappresentante era in altra via. La sentenza impugnata ha dunque deciso su una fattispecie diversa da quella per cui è causa, giacché la notificazione è stata eseguita nei confronti della società e non della sua legale rappresentante: si configura così l’error in procedendo denunciato.

Poiché è dedotto un vizio di error in procedendo, questa Corte è giudice del fatto processuale. La commissione d’appello ha giudicato su un erroneo presupposto di fatto — la coincidenza tra sede legale e residenza della rappresentante — e la sentenza va quindi cassata con rinvio al giudice del merito.

In sede di rinvio il giudice dovrà esaminare la ritualità della notifica dell’avviso destinato alla società, applicando il coordinamento tra la lett. e) del primo comma dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 145 cod. proc. civ.. In caso di impossibilità di notificare presso la sede sociale, il criterio sussidiario della notifica alla persona fisica che rappresenta l’ente opera solo se questa, oltre a essere identificata nell’atto, risieda nel comune in cui l’ente ha il domicilio fiscale, individuato ai sensi dell’art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973. Il secondo motivo resta assorbito. Accolto il primo, la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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