Esonero contributivo sport dilettantistico: prova sostanziale a carico della società (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20923 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esonero contributivo previsto per le associazioni e società sportive dilettantistiche non discende dal mero dato formale dell’iscrizione al registro del CONI o dell’affiliazione a una federazione o a un ente di promozione sportiva. Ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, e dell’art. 69 TUIR, chi invoca l’esenzione deve provare, con accertamento rimesso al giudice di merito, l’effettiva natura dilettantistica del soggetto e l’assenza di professionalità delle prestazioni degli istruttori. I compensi per formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, di cui all’art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008, sono redditi diversi ed esenti da contribuzione solo se erogati in favore di organismi che in concreto perseguono finalità dilettantistiche e se non costituiscono esercizio abituale di arte o professione né derivano da rapporto di lavoro dipendente.
Il Fatto
Una società sportiva dilettantistica gestiva un centro sportivo con istruttori impiegati in corsi di nuoto e fitness. L’INPS, in esito ad accertamento ispettivo, aveva emesso avvisi di addebito per la pretesa contributiva relativa alla gestione ENPALS, ritenendo che le prestazioni fossero svolte in forma professionale e a fini commerciali.
Il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione della società. La Corte d’appello di Roma ha riformato la decisione, confermando l’obbligo contributivo: la sola iscrizione al registro non basta a fruire dell’esonero, non risultando integrati i requisiti dell’art. 67 TUIR né la prova dell’attività dilettantistica. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito dall’INPS con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disciplina fiscale dei redditi diversi, che consente agli enti sportivi dilettantistici di erogare ai collaboratori somme fiscalmente neutre entro la soglia dell’art. 69 TUIR. Tale disposizione, pur riferita agli effetti tributari, assume rilievo anche in materia previdenziale, esprimendo l’intento di non considerare quel valore monetario base imponibile di un’obbligazione pubblica.
Da ciò, tuttavia, non deriva alcuna area di automatica esenzione. La Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui occorre la verifica giudiziale dell’effettiva natura dilettantistica del soggetto, desunta non dalla veste giuridica o dall’affiliazione, ma dallo svolgimento concreto di attività senza fine di lucro, conforme allo statuto. Su tale requisito sostanziale ricade l’onere probatorio sulla parte contribuente.
L’art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008, di interpretazione autentica, ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili all’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica. Si tratta però di ipotesi eccettuativa rispetto al generale obbligo contributivo: spetta a chi la invoca allegare e provare i presupposti applicativi.
La Corte ribadisce che l’affiliazione al CONI non fornisce alcuna presunzione di non professionalità e non vi è inversione dell’onere probatorio. Chi chiede l’esonero deve dimostrare che le prestazioni non siano compensate in relazione a un’attività di impresa o a un rapporto di lavoro dipendente, siano rese in favore di soggetti effettivamente dilettantistici, trovino fonte nel vincolo associativo e non nell’arte o professione abitualmente esercitata.
Nel caso concreto, la sentenza impugnata ha svolto un apprezzamento di fatto sulla natura dell’attività, sul rapporto con gli istruttori e sull’entità dei compensi rispetto alle loro fonti di reddito, facendo buon governo dei principi richiamati. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della società alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.