L’interposizione illecita di manodopera rende nullo il licenziamento intimato a non domino (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3222 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dell’interposizione illecita di manodopera, l’onere di provare la non genuinità dell’appalto grava sul lavoratore che la alleghi, secondo l’ordinario criterio dell’art. 2697 cod. civ.. L’accertamento della natura fittizia dell’appalto postula la verifica che all’appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione del rischio d’impresa; deve invece ravvisarsi un’interposizione illecita quando il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente. Nel caso di appalto non genuino, il licenziamento intimato dal soggetto interposto è nullo perché intimato a non domino, non essendo l’atto negoziale del soggetto interposto ascrivibile all’interponente; detta nullità è regolata dall’art. 18, primo comma, Stat. lav.. In materia di aliunde perceptum, l’esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro presuppone la ricorrenza di una semiplena probatio e l’individuazione ex actis di una pista probatoria, non potendo l’iniziativa officiosa avere carattere meramente esplorativo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione del tribunale, aveva dichiarato l’illegittimità dell’appalto intercorso tra la società formalmente datrice di lavoro e Alitalia S.A.I. S.p.A. in amministrazione straordinaria, accertando l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra alcuni lavoratori e quest’ultima società a decorrere da una determinata data. La corte territoriale aveva altresì dichiarato inesistente il licenziamento intimato dal formale appaltatore, ordinando alla committente il ripristino del rapporto di lavoro e la corresponsione delle retribuzioni maturate.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la società committente, deducendo cinque motivi di doglianza, cui resistevano i lavoratori con controricorso. La società ricorrente contestava, in particolare, la ripartizione degli oneri probatori operata dai giudici di merito, la valutazione delle risultanze istruttorie in punto di genuinità dell’appalto, la propria estraneità rispetto al recesso intimato dalla formale datrice di lavoro e la mancata detrazione delle somme percepite dai lavoratori presso terzi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso i primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente in quanto concernenti la valutazione della genuinità dell’appalto e l’individuazione dell’effettivo datore di lavoro. In proposito, i giudici di legittimità hanno chiarito che l’onere di provare la non genuinità dell’appalto grava sul lavoratore che la alleghi, sulla base dell’ordinario criterio dell’art. 2697 cod. civ., come già affermato dalla giurisprudenza formatasi nel vigore della legge n. 1369 del 1960. Il giudice di merito, nel caso di specie, si era in concreto attenuto a tali principi, avendo correttamente accertato la sussistenza di un’interposizione illecita di manodopera in ragione dell’attribuzione dell’intero potere direttivo e organizzativo alla committente. L’esito di tale valutazione, rispondente ai principi enunciati, è stato ritenuto non sindacabile in sede di legittimità in quanto attinente a un apprezzamento di fatto.
Il terzo motivo, concernente l’omesso esame del quadro complessivo del contratto di appalto, è stato dichiarato inammissibile. La denuncia diretta all’intero compendio contrattuale, più che costituire la sollecitazione all’esame di un fatto storico non considerato, è stata ritenuta volta a sollecitare una nuova complessiva valutazione del merito della controversia, estranea al giudizio di legittimità. Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non può riguardare l’argomentazione della parte che, svolgendo le proprie tesi difensive, manifesta il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica.
Il quarto motivo, con cui la società lamentava la propria estraneità rispetto al licenziamento intimato dal formale datore di lavoro, è stato rigettato. La Corte ha rilevato che la possibilità del lavoro in somministrazione non ha fatto venir meno il fenomeno interpositorio civilistico: in un appalto non genuino, l’atto negoziale del soggetto interposto non è ascrivibile all’interponente e, pertanto, il licenziamento intimato dall’interposto è nullo perché intimato a non domino, con la conseguente applicazione della tutela di cui all’art. 18, primo comma, Stat. lav.
Il quinto motivo, afferente alla mancata detrazione dell’aliunde perceptum, è stato infine disatteso. La Corte ha precisato che, per attivare i poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro, occorre fornire elementi che, anche in via presuntiva, consentano di accertare l’esistenza di somme altrimenti percepite; presupposti necessari sono la ricorrenza di una semiplena probatio e l’individuazione ex actis di una pista probatoria, non potendo l’iniziativa officiosa avere carattere meramente esplorativo. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla refusione di quelle anticipate dai lavoratori.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.