Inutilizzabilità non derivata e prova di resistenza in cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 481 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prove, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti rese dall’imputato in assenza di garanzie difensive non si trasmette agli accertamenti successivi autonomamente svolti dalla polizia giudiziaria, poiché in materia di inutilizzabilità non opera il principio di trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi dettato dall’art. 185 cod. proc. pen. per le nullità. Il ricorso per cassazione che lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza, divenendo la doglianza irrilevante ove le residue risultanze bastino a giustificare l’identico convincimento. La regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio rileva in sede di legittimità solo quando la sua violazione si traduca in manifesta illogicità della motivazione.
Il Fatto
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 31 gennaio 2024, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Latina il 14 luglio 2023 nei confronti dell’imputato per il delitto di concorso in rapina aggravata. Avverso tale pronuncia il difensore proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: erronea applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e difetto di motivazione sull’affermazione di responsabilità; inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato nell’immediatezza dei fatti senza l’assistenza del difensore; mancata concessione delle attenuanti generiche con prevalenza, mancata esclusione della recidiva e determinazione della pena.
Il ricorrente sosteneva in particolare che l’imputato non potesse essere identificato quale autore del fatto, per il tempo trascorso tra l’esecuzione del delitto e l’arresto, la diversità dell’abbigliamento e l’esito negativo della perquisizione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto il ricorso, escludendo anzitutto la dedotta violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Ha richiamato l’orientamento secondo cui il controllo di legittimità non comporta autonoma valutazione delle fonti di prova, rilevando la violazione della regola solo ove si traduca in manifesta illogicità della motivazione (Sez. II n. 28957 del 2017). Ha poi precisato che il ragionevole dubbio prospettato dall’imputato deve fondarsi su elementi sostenibili, desunti dai dati processuali, e non su ipotesi meramente congetturali (Sez. II n. 3817 del 2019).
Nel caso concreto, i giudici di merito avevano evidenziato che l’imputato, arrestato in stato di quasi flagranza, era stato identificato dalla polizia giudiziaria sulla base dell’immediata acquisizione di informazioni sull’abbigliamento e sulla struttura fisica del rapinatore, e che al momento del controllo si era dato a precipitosa fuga. La Corte ha ritenuto la motivazione esente da incongruenze logiche.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato aspecifico. Ha ricordato che chi deduce l’inutilizzabilità di un elemento a carico deve illustrare, a pena di inammissibilità, l’incidenza dell’eliminazione di tale elemento ai fini della prova di resistenza (Sez. II n. 7986 del 2016; Sez. II n. 30271 del 2017). Poiché il giudice di appello aveva indicato le dichiarazioni come elemento non decisivo, il ricorso avrebbe dovuto confrontarsi con gli ulteriori argomenti di prova, confronto invece mancante.
La Corte ha inoltre escluso che dall’eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni potesse derivare l’inutilizzabilità del successivo sequestro degli indumenti risultati identici a quelli del rapinatore. Ha ribadito che l’inutilizzabilità non si trasmette agli accertamenti autonomamente svolti dalla polizia giudiziaria, non operando il principio di trasmissibilità previsto per le nullità dall’art. 185 cod. proc. pen. (Sez. VI n. 9009 del 2020; Sez. II n. 44877 del 2011; Sez. VI n. 5457 del 2018). Ha richiamato sul punto la pronuncia della Corte cost. n. 219 del 2019, che ha escluso la configurabilità di una inutilizzabilità derivata al di fuori di espresse previsioni legislative.
Il terzo motivo è stato infine ritenuto manifestamente infondato, risultando adeguatamente motivati il riconoscimento della recidiva e il giudizio di bilanciamento nei termini dell’equivalenza, in ragione della pericolosità manifestata dall’imputato. Alla declaratoria di infondatezza è conseguita, per l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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