Accertamento negativo dell’obbligo contributivo alla Gestione separata: il sindacato di legittimità non si estende alla valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17608 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. Non ricorre, invece, quando oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile in sede di legittimità entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, non essendo conferito al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito.
Il Fatto
Il lavoratore proponeva ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello di Firenze aveva rigettato il gravame avverso la decisione del Tribunale di Arezzo che ne aveva parzialmente accolto la domanda di accertamento negativo della pretesa contributiva dell’INPS. La pretesa dell’Istituto riguardava il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata per gli anni 2010 e 2012, ed era stata limitata al periodo successivo al 31 maggio 2010, data fino alla quale era stata accertata, con efficacia di giudicato nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società committente. Il lavoratore affidava il ricorso a due motivi, entrambi incentrati sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1988 cod. civ. in tema di regolamentazione dell’onere della prova.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente le due censure, in quanto entrambe aventi ad oggetto la regolamentazione dell’onere probatorio in giudizio. Il ricorrente assumeva che la Corte territoriale avesse operato un’inversione dell’onere della prova, addossandogli l’onere di dimostrare la qualifica del rapporto di lavoro instauratosi successivamente al 31 maggio 2010, nonostante il giudicato sulla natura subordinata del rapporto fino a tale data.
La Corte ha ritenuto le censure non condivisibili, in quanto fondate sull’errato presupposto dell’avvenuta inversione dell’onere probatorio. I giudici di merito avevano, al contrario, individuato elementi positivi per qualificare come autonomo il rapporto successivo al 31 maggio 2010: la liquidazione del TFR fino a tale data, circostanza attestante la cessazione del rapporto subordinato; la dichiarazione dei redditi del lavoratore che qualificava i redditi come provento da lavoro autonomo; il versamento, per l’anno 2012, di contributi alla Gestione commercianti; la comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro da parte dell’azienda, in cui si faceva riferimento alla cessazione di un rapporto di consulenza.
La Suprema Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui la violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo nell’ipotesi di attribuzione dell’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole legali di distribuzione, e non anche quando la censura riguardi la valutazione delle prove, riservata al giudice di merito. Il ricorrente non può rimettere in discussione l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito contrapponendone uno difforme, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, salvo il controllo di coerenza logico-formale e di correttezza giuridica.
Non sussistendo ragioni per ritenere che la Corte d’appello avesse attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, la pretesa dell’INPS in ordine all’iscrizione del ricorrente alla Gestione separata per il periodo successivo al 31 maggio 2010 è risultata corretta. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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