Esportazione definitiva verso la Russia vietata dal regolamento UE (Cons. Stato n. 5455 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La trasformazione dell’esportazione temporanea in esportazione definitiva, richiesta ai sensi dell’art. 211, comma 2, d.P.R. n. 43/1973, integra una nuova esportazione ai fini dell’applicazione dei divieti previsti dalla disciplina unionale. L’amministrazione doganale esercita al riguardo un potere autorizzatorio discrezionale e autonomo rispetto a quello già speso con l’autorizzazione temporanea, con la conseguenza che trovano applicazione la disciplina e i divieti di esportazione vigenti al momento dell’adozione del provvedimento di trasformazione. Il provvedimento di trasformazione non incide su profili meramente accessori, ma produce l’effetto di far uscire definitivamente il bene dal territorio italiano.

Il Fatto

Nel settembre 2022 la società ha presentato istanza ai sensi dell’art. 214 d.P.R. n. 43/1973 per l’esportazione temporanea in Russia di un macchinario destinato a prove di funzionamento presso un sito industriale. L’amministrazione ha autorizzato l’esportazione temporanea. Nell’agosto 2024 la società ha chiesto la trasformazione della dichiarazione in esportazione definitiva, avendo individuato un acquirente turco disponibile a trasferire il macchinario dalla Russia alla Turchia.

Dopo il contraddittorio ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, l’amministrazione ha respinto l’istanza, ordinando il rientro del bene. Il TAR Lombardia, sede di Brescia, ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata. La società ha proposto appello, riproponendo le censure sulla disciplina applicabile e sulla ratio dei divieti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Consiglio di Stato dichiara inammissibili, per violazione dell’art. 104, comma 1, c.p.a., le nuove deduzioni contenute nella memoria depositata in appello. Esse integrano una censura innovativa sull’inesistenza del potere dell’amministrazione, non una mera argomentazione a sostegno dei motivi già proposti, in contrasto con il divieto di nova e con l’esigenza del doppio grado.

Nel merito, il collegio osserva che l’art. 3 duodecies Reg. UE n. 833/2014, come modificato dal Reg. UE n. 2878/2023, e l’art. 3 undecies Reg. UE n. 1745/2024 vietano l’esportazione di beni destinati al completamento di progetti relativi al gas naturale liquefatto. L’allegato XXIII vieta specificamente la voce doganale 8457, cui appartiene il macchinario.

La questione centrale è se la trasformazione dell’esportazione temporanea in definitiva possa qualificarsi come esportazione ai fini dei divieti unionali. La risposta è affermativa. L’amministrazione esercita un potere autorizzatorio autonomo, non vincolato, e l’art. 211, comma 2, d.P.R. n. 43/1973 dispone espressamente che “restano fermi i divieti e le restrizioni di ogni genere stabiliti all’esportazione”.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la trasformazione non modifica profili accessori: con l’autorizzazione temporanea il bene è destinato al rientro, mentre con la trasformazione esce definitivamente dal territorio italiano. La soluzione è coerente con la ratio del divieto, volto a evitare il rafforzamento della capacità industriale dello Stato di destinazione: la disponibilità illimitata nel tempo è ben più ampia di quella derivante da un’autorizzazione temporanea.

È respinta anche la tesi del trasferimento meramente cartolare in Turchia. Il macchinario si trova nella disponibilità materiale della Gazprom; il trasferimento al nuovo acquirente sarebbe futuro, eventuale e subordinato alla collaborazione delle autorità russe. Quanto al decreto federale russo n. 311/2022, esso non rileva nel giudizio di legittimità degli atti italiani: attribuirvi rilievo consentirebbe alla Russia di neutralizzare gli effetti della sanzione unionale. La mancata produzione della lettera di Gazprom non ha inciso sulla decisione. Dalla reiezione dell’annullamento consegue l’infondatezza dell’azione risarcitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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