Norma transitoria non fa rivivere le camere triple nelle RSSA pugliesi (Cons. Stato n. 5451 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deroga che consente alle residenze sanitarie assistenziali di mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa va riferita alla normativa vigente al momento della sua entrata in vigore, e non al testo originario del regolamento regionale. Una norma transitoria non può, per sua stessa natura, far rivivere una disposizione già abrogata, ma solo consentire il mantenimento di uno status quo legittimo a quella data. Ne consegue che le camere triple, soppresse dalla normativa regionale del 2015, non possono essere reintrodotte per effetto della clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 12.3 del R.R. n. 4/2019. Le circolari amministrative, prive del requisito della innovatività, non possono assumere valenza derogatoria di fonti normative.
Il Fatto
La titolare di una residenza sanitaria assistenziale impugnava davanti al giudice amministrativo la determina dirigenziale n. 250/2023 con cui la Regione Puglia, in sede di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento, aveva ridotto i posti letto da 55 a 44, eliminando le camere triple e confermando l’esclusione di una stanza non ispezionabile perché sottoposta a sequestro.
Il TAR Puglia, con la sentenza n. 102/2024, aveva respinto il ricorso. La struttura ha proposto appello censurando l’interpretazione della deroga contenuta nell’art. 12.3 del R.R. n. 4/2019 e l’esclusione della stanza nel frattempo dissequestrata. La Regione ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di prescindere dall’eccezione di inammissibilità, essendo l’appello infondato nel merito. Il punto focale riguarda l’estensione della deroga che consente alle RSSA di mantenere i requisiti strutturali previsti dalla normativa previgente. È pacifico che il rinvio sia al R.R. n. 4/2007; il nodo è se rilevi il testo originario o la versione già emendata.
Il Consiglio di Stato ricostruisce il percorso evolutivo della normativa regionale. Il R.R. n. 4/2007 ammetteva strutture di fascia media con camere triple; il R.R. n. 7/2010 soppresse tale previsione; il R.R. n. 11/2015 eliminò ogni riferimento alla classificazione per fasce, unificando gli standard verso l’alto con il solo modulo a due letti e assegnando un termine per l’adeguamento.
Poiché al momento dell’entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 la normativa vigente non contemplava più le camere triple, non è sostenibile la sopravvivenza di un diverso modello di residenza sanitaria. La deroga non può essere interpretata come strumento per sanare situazioni di illegittimità pregressa, ma solo per esonerare dall’adeguamento le strutture già conformi alla normativa più recente.
La Corte esclude inoltre che alle due circolari richiamate dall’appellante possa attribuirsi valenza derogatoria: si tratta di atti interni privi di innovatività dell’ordinamento, suscettibili di disapplicazione anche d’ufficio ove in contrasto con fonti normative (richiamata Cons. Stato sez. IV n. 2284 del 2018).
Quanto alla stanza esclusa, il Collegio rileva che il sequestro era ancora in atto al momento dell’adozione della determina e il dissequestro è intervenuto solo successivamente. Correttamente l’Amministrazione ha rinviato ogni valutazione a un separato provvedimento, previa nuova verifica, escludendo il difetto di istruttoria. L’appello è dunque respinto, con compensazione delle spese per la complessità del quadro di riferimento.
Nota della Redazione
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