Annullata la delibera ART sull’azzeramento del premio al debito nel WACC autostradale (Cons. Stato n. 5457 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui l’Autorità di regolazione dei trasporti determina il tasso di remunerazione del capitale investito è illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione quando gli atti non rendono conoscibili i dati e le poste di bilancio considerati, così impedendo la verifica estrinseca del modo in cui la discrezionalità tecnica è stata esercitata. La modifica del paniere dei comparables per il calcolo dell’equity beta, con esclusione di un operatore storicamente incluso e inserimento di imprese operanti in settori diversi, deve essere sorretta da puntuale motivazione diretta a dimostrarne la sostituibilità; in difetto, essa si traduce in difetto di motivazione. La sostituzione di soggetti già esclusi in esito a consultazione impone la rinnovazione della fase partecipativa: l’art. 5, comma 3, del Regolamento ART non pone un divieto assoluto, ma una direttiva di massima. È illegittima la mancata attivazione della consultazione in presenza di scelte che modificano in modo significativo la composizione del paniere.

Il Fatto

Sette società concessionarie autostradali hanno impugnato la delibera n. 139/2023 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, con la quale è stato approvato il nuovo valore del tasso di remunerazione del capitale investito (WACC) da applicare alle procedure di revisione delle concessioni vigenti. Il provvedimento ha azzerato il premio al debito, componente del costo del capitale di debito, e ha rideterminato l’equity beta, modificando il paniere dei comparables.

Dopo il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e la sua trasposizione in sede giurisdizionale, il TAR Piemonte, riuniti i ricorsi, li ha respinti con la sentenza n. 875/2025. Le concessionarie hanno proposto sette appelli, di contenuto identico, deducendo l’erronea qualificazione delle censure di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato riunisce i sette appelli e li accoglie. In via preliminare, il Collegio esamina la doglianza relativa alla ritenuta tardività della censura sulla mancata produzione dei dati di calcolo. Il TAR aveva qualificato la censura come nuova, perché assente nel ricorso introduttivo. Il Consiglio di Stato non condivide questa lettura: alla luce dell’art. 40 cod. proc. amm., il ricorso deve consentire al giudice di comprendere i vizi dedotti, ma il suo dovere interpretativo impone di ricavare le censure anche dall’esposizione in fatto. Nel ricorso di primo grado il difetto di motivazione e di istruttoria era già denunciato; le memorie difensive non hanno introdotto un motivo nuovo, ma hanno argomentato una censura già presente.

Superato il profilo processuale, il Collegio entra nel merito. Il costo del capitale di debito è determinato estraendo valori dai bilanci di un insieme di società, ma il documento metodologico è ricco di omissis: restano in bianco l’elenco delle società escluse, quello delle società considerate e la tipologia dei dati sul rapporto tra debito ed equity di settore. Ne deriva un difetto di motivazione e di istruttoria: dagli atti non emergono gli elementi che hanno condotto alla decisione. La conclusione non entra nel merito della discrezionalità tecnica, ma ne evidenzia l’insindacabilità solo se i dati consentono la verifica estrinseca dell’assenza di illogicità manifeste, impedita nel caso concreto.

Il vizio si ripropone per l’equity beta. Il campione dei comparables deve rappresentare i rischi delle imprese del settore autostradale; l’Autorità può inserire soggetti di altri comparti, ma solo esplicitando le ragioni della scelta e dimostrando la sostituibilità. Nel caso di specie l’inserimento di SNAM e Terna è sorretto da un solo inciso, inidoneo a dar conto della ratio dell’introduzione di soggetti estranei al comparto autostradale.

Analogo difetto riguarda l’esclusione di un operatore, presente nel campione nelle delibere precedenti e in quelle successive: la motivazione addotta non è sufficiente a chiarire le ragioni dell’estromissione temporanea. Il Collegio richiama l’art. 3, comma 1, legge n. 241/1990, che impone all’atto amministrativo di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, e la giurisprudenza secondo cui il difetto di motivazione sussiste quando non è possibile ricostruire il percorso logico seguito dall’Autorità.

Fondata è infine la censura sulla omessa consultazione. La difesa dell’Autorità invoca l’art. 5, comma 3, del Regolamento ART, che esclude di norma la consultazione per gli atti esecutivi di precedenti atti regolatori già consultati. Il Collegio osserva che la norma usa la dizione “di norma” e non introduce un divieto assoluto: in presenza di modifiche significative del paniere, la delibera non può qualificarsi come mera esecuzione e sussistevano le ragioni per ascoltare gli stakeholder. Sintomatico è che la successiva delibera n. 241/2025 sia stata preceduta dalla consultazione.

Gli atti impugnati sono pertanto annullati per difetto di istruttoria e di motivazione, con assorbimento delle ulteriori censure. In sede di riesercizio del potere l’Autorità dovrà emendare i vizi rilevati. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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