Conversione del permesso stagionale: impossibile se il titolo non è mai stato rilasciato (TAR Lombardia n. 1063 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato è legittima quando il titolo di soggiorno da convertire non sia mai stato rilasciato, non potendo essere convertito un titolo inesistente. Il DURC, attestando esclusivamente l’avvenuto versamento di contributi e premi assicurativi, è inidoneo a comprovare la posizione fiscale e la capacità economica del datore di lavoro. L’Amministrazione non viola l’obbligo di soccorso istruttorio quando abbia già attivato il contraddittorio procedimentale con la comunicazione dei preavvisi di revoca, ponendo l’interessato nelle condizioni di integrare la documentazione carente.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, presentava domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. Il nulla osta veniva rilasciato nel luglio 2025, ma successivamente l’Amministrazione avviava il procedimento di revoca, contestando la mancata produzione di documenti, tra cui il permesso di soggiorno stagionale e l’autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale del datore di lavoro. A fronte dei due preavvisi di revoca, l’interessato non sanava le carenze e la Prefettura adottava il provvedimento di revoca, impugnato dinanzi al Tribunale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento di revoca sorretto da due autonomi capi di motivazione, ciascuno idoneo a sostenerlo. Quanto al primo capo, relativo alla mancata produzione del permesso stagionale, la censura è infondata: la questione non riguarda la convertibilità di un titolo scaduto, ma la conversione di un titolo mai venuto ad esistenza, poiché mai rilasciato dalla Questura. Non essendo configurabile la conversione di un permesso inesistente, la circostanza preclude in radice l’accoglimento della domanda.

Con riferimento al secondo capo, concernente l’autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale, il Collegio ha escluso il dedotto vizio di travisamento: il DURC prodotto dall’interessato attesta unicamente la regolarità contributiva dell’impresa e non anche la sua situazione fiscale, risultando pertanto ininfluente a comprovare la capacità economica del datore di lavoro di sostenere gli oneri connessi alle nuove assunzioni.

Infine, il Tribunale ha ritenuto insussistente la lamentata violazione del soccorso istruttorio, considerato che l’Amministrazione aveva trasmesso ben due preavvisi di revoca, offrendo all’interessato ampia possibilità di integrare la documentazione e di interloquire prima dell’adozione del provvedimento finale. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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