Autosufficienza del ricorso e inammissibilità per mancata specificazione delle domande (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14675 del 31.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione, imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, perché l’esercizio del potere di esame diretto degli atti processuali resta subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito. Il criterio va interpretato in maniera elastica, in conformità all’evoluzione giurisprudenziale recepita dal nuovo testo dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, e alla luce dei principi della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi e altri c. Italia), che lo ha ritenuto compatibile con l’art. 6, par. 1, della CEDU a condizione che non trasmodi in un eccessivo formalismo. Il ricorrente che non indichi, né riportando i passi salienti né con riferimenti puntuali agli atti di causa, quali domande abbia proposto in primo grado e con quale causa petendi, impedisce alla Corte ogni effettiva verifica sulla fondatezza e decisività delle censure. È parimenti inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre in sede di legittimità le doglianze già respinte nei gradi di merito.

Il Fatto

Il ricorrente agiva in giudizio per ottenere la riliquidazione della pensione categoria VDAI in godimento dal 1° dicembre 2011, assumendo che l’INPS l’avesse erroneamente conteggiata al ribasso. Il Tribunale di Novara respingeva la domanda; la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 39/2019, confermava la pronuncia di primo grado.

Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi, illustrati da memoria. L’INPS resisteva con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso. La causa era chiamata all’adunanza camerale dell’11 aprile 2025.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava violazione degli artt. 112, 345, 420 e 437, secondo comma, cod. proc. civ., censurando la qualificazione come domanda nuova della questione relativa alla c.d. doppia omogeneizzazione dei contributi INPDAI, che il ricorrente assumeva già contenuta nell’atto introduttivo di primo grado. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per le modalità con cui è stato formulato: il ricorrente non ha specificato quali domande avesse proposto con il ricorso di primo grado né con quale causa petendi, omettendo di riportare i passi salienti o riferimenti puntuali agli atti.

Il Collegio ha richiamato il principio consolidato secondo cui il requisito dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. va verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo (Sez. Un. n. 8077/2012). Ha poi dato conto dell’orientamento più recente che interpreta l’autosufficienza del ricorso in maniera elastica (Cass. n. 11325/2023), in linea con il nuovo testo della norma novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 e con la sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi e altri c. Italia), che ha ritenuto il requisito compatibile con l’art. 6, par. 1, della CEDU purché non trasmodi in eccessivo formalismo (Cass. n. 12481/2022).

Nel caso concreto, però, la Corte ha escluso che il criterio elastico potesse soccorrere il ricorrente: il contenuto delle censure non consentiva una chiara e completa cognizione dei fatti necessari ad apprezzarne la decisività, con la conseguenza che il Collegio non era posto in grado di valutarne la fondatezza, indipendentemente dal potere di esame diretto degli atti del merito (Cass. n. 5293/2024, Cass. n. 22771/2023, Cass. n. 8907/2023, Cass. n. 6643/2023, Cass. n. 34255/2022).

Il secondo motivo, relativo alla mancata considerazione del periodo di preavviso di dodici mesi, è stato parimenti dichiarato inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi: la sentenza impugnata aveva motivato che l’indennità sostitutiva del preavviso era stata inclusa nel conteggio della pensione definitiva, come risultava dalle risultanze documentali e testimoniali. Il motivo riproponeva in sede di legittimità le medesime doglianze già respinte nei due gradi di merito, senza argomenti di censura nuovi.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza. La Corte ha dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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