Scissione parziale e insolvenza della scissa: valutazioni di fatto incensurabili in Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 19580 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione della scissione societaria come parziale o totale, ai fini della persistenza dello stato di insolvenza in capo alla società scissa, costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. L’insolvenza va apprezzata con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo i pagamenti eseguiti da terzi alle scadenze successive, i quali possono al più condurre alla chiusura del fallimento per mancanza di passivo. Il motivo di ricorso che richieda una diversa valutazione delle prove o degli atti negoziali si traduce in una inammissibile istanza di revisione dell’accertamento in fatto.
Il Fatto
Una società attiva nel settore ricettivo turistico è stata dichiarata fallita su richiesta del Pubblico Ministero, all’esito di un progetto di scissione intervenuto nel marzo 2014. In forza di tale operazione la proprietà di complessi turistici, con relativi beni strumentali, era stata trasferita alla società beneficiaria. La richiesta si fondava sull’esistenza di ingenti debiti tributari e sull’intervenuta cancellazione della società scissa dal Registro delle Imprese.
La Corte d’Appello ha rigettato il reclamo, ritenendo la scissione parziale e non totale, con conseguente responsabilità della scissa per i debiti tributari; irrilevante l’accollo cumulativo dei debiti stipulato nel 2017 e irrilevante la rateizzazione del debito, stante l’assenza di patrimonio della scissa e l’esistenza di un credito di regresso del coobbligato.
La Motivazione della Corte
La società beneficiaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2506 e ss. cod. civ. e dell’art. 173 d.P.R. n. 917/1986, nonché omesso esame di fatto decisivo. Entrambi i motivi sono stati dichiarati inammissibili.
Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che esso è volto a ripercorrere un accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello circa la natura parziale e non totale della scissione, nonché a riproporre una diversa valutazione degli atti negoziali intercorsi tra le parti. Il giudice di merito ha valorizzato che in capo alla scissa è rimasto il ramo d’azienda relativo alla gestione alberghiera con relativo avviamento, compendio successivamente ceduto a titolo oneroso per € 100.000,00. Ha inoltre considerato che la scissa è stata messa in liquidazione, circostanza incompatibile con una scissione totale. L’affermazione secondo cui i beni rimasti in capo alla scissa non sarebbero suscettibili di valutazione economica contrasta con tale accertamento e implica una richiesta di rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.
Il primo motivo è risultato inammissibile anche nella parte relativa al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non essendo stato indicato il fatto storico che sarebbe stato omesso dal giudice di appello.
Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile. Nella parte in cui censura l’insussistenza dei presupposti della richiesta del Pubblico Ministero, il motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e introduce una questione nuova, inammissibile in sede di legittimità. Analogamente, quanto alla mancata considerazione della rateizzazione, il motivo non si confronta con la ratio decidendi, che ha fondato lo stato di insolvenza sull’assenza di beni della società fallita, sull’esistenza di crediti di regresso dei coobbligati e su debiti non rateizzati.
La Corte ha infine precisato che nessuna rilevanza può avere, ai fini dell’insussistenza dello stato di insolvenza, il pagamento effettuato alle scadenze successive alla dichiarazione di fallimento da parte di terzi, posto che l’insolvenza va apprezzata alla data del fallimento (Cass., n. 24424/2019), potendo i fatti successivi condurre alla chiusura del fallimento per mancanza di passivo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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