Espropriazione non perfezionata e acquisizione sanante (TAR Sicilia n. 1014 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il deposito dell’indennità di espropriazione presso la Cassa depositi e prestiti non prova la traslatio dominii e non conclude il procedimento espropriativo, che si perfeziona solo con il decreto di esproprio o con l’accordo di cessione ex art. 45, terzo comma, d.P.R. n. 327/2001. L’accettazione della misura dell’indennità attiene al solo sub-procedimento di quantificazione e non ha idoneità traslativa. L’onere di provare l’esistenza degli atti conclusivi del procedimento non grava sul privato, ma sull’amministrazione che li ha adottati, in virtù del dovere di custodia degli atti. È quindi illegittimo per eccesso di potere il provvedimento comunale che neghi l’acquisizione sanante sul presupposto di un deposito indennitario risalente e di un accordo mai documentato.

Il Fatto

I ricorrenti, eredi della titolare di un terreno nel Comune di Maniace, lamentano l’occupazione di porzioni del fondo, su cui sono stati edificati una scuola, una palestra e un parcheggio, senza che il procedimento espropriativo sia mai stato perfezionato. Con diffida del 10 maggio 2023 hanno chiesto al Comune di attivare l’acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001.

Il silenzio dell’ente ha condotto alla sentenza di accoglimento del medesimo TAR, confermata in appello, con nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha poi emesso la nota prot. n. 7613 del 20 agosto 2024, con cui ha sostenuto che nulla sarebbe dovuto agli eredi, essendo stata costituita da altro Comune una somma a titolo di indennità e risultando la procedura definita sin dal 1971. Contro tale atto è diretto il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene sussistenti i vizi di eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti. La nota impugnata non richiama alcun formale decreto di esproprio: il deposito amministrativo può essere riferito soltanto a un procedimento arrestatosi alla fase di determinazione provvisoria dell’indennità, ex art. 20 d.P.R. n. 327/2001, o alla corrispondente fase della disciplina previgente.

Richiamando l’orientamento secondo cui l’accettazione dell’indennità non implica cessione volontaria, il Tribunale esclude che il mero deposito abbia efficacia traslativa. Il Comune non ha offerto alcun elemento positivo idoneo a dimostrare un accordo amichevole ex art. 28 legge n. 2359/1865 o un accordo di cessione ex art. 45, terzo comma, d.P.R. n. 327/2001.

Quanto all’eccezione sull’onere probatorio, il Collegio osserva che il principio di legalità e di buon andamento impone alla P.A. il dovere di custodia degli atti mediante i quali ha esercitato i propri poteri. Lo smarrimento della documentazione non può ricadere sul privato: il Comune potrà semmai convenire in giudizio gli enti che li adottarono e non li custodirono, per il risarcimento del danno.

Priva di pregio è anche la tesi dell’acquisto a titolo originario in forza del decreto presidenziale regionale del 1998: mancando la prova di un titolo jure imperii in capo al Comune di origine, l’atto è nullo per impossibilità dell’oggetto ex art. 21 septies legge n. 241/1990 e art. 1346 cod. civ.. Quanto all’usucapione, il possesso ventennale non può decorrere prima del 30 giugno 2003; quanto all’accessione invertita, l’istituto è espunto dall’ordinamento.

Il ricorso è accolto: il Comune deve provvedere sull’istanza entro sessanta giorni, acquisendo il bene ex art. 42 bis o manifestando di non procedere, con obblighi restitutori e risarcitori, salvo accordo negoziale. È confermato il commissario ad acta, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *