Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse in materia di revoca di nulla-osta al lavoro (TAR Molise n. 214/2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, intervenuta nel corso del giudizio, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La perdita sopravvenuta dell’interesse alla definizione del giudizio, in quanto originata da una manifestazione di volontà della stessa parte, costituisce causa di definizione del processo che prescinde dall’esame del merito delle censure proposte avverso l’atto impugnato. In tale evenienza, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, ricorrendone giustificati motivi, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 26 cod. proc. amm..
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, impugnava il provvedimento con cui lo Sportello unico per l’immigrazione aveva disposto la revoca del nulla-osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore, deducendo plurimi vizi di legittimità. A sostegno del ricorso lamentava, tra l’altro, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, nonché difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato.
Costituitasi l’Amministrazione per resistere, la Sezione respingeva l’istanza cautelare e, con successiva ordinanza, disponeva incombenti istruttori. Solo all’esito di tali incombenti, la parte ricorrente depositava atto con cui dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la dichiarazione resa dalla parte ricorrente, con atto depositato poco prima dell’udienza di discussione, integra una causa di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio. Tale evenienza, in forza del disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., impone al giudice di dichiarare il ricorso improcedibile, senza possibilità di esaminare nel merito le doglianze proposte.
La declaratoria di improcedibilità consegue, infatti, alla verifica del venir meno dell’interesse strumentale alla pronuncia, il quale costituisce presupposto processuale della decisione di merito. La scelta della parte di non coltivare ulteriormente il giudizio, pur se manifestata nella fase immediatamente antecedente all’udienza, è idonea a determinarne l’esito definitivo, assorbendo ogni questione di merito e ogni considerazione circa la fondatezza del ricorso.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, reputando sussistenti giustificati motivi, tenuto conto delle peculiarità della vicenda e della declaratoria di improcedibilità di natura processuale, che non ha consentito l’accertamento delle ragioni sostanziali delle parti.
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Nota della Redazione
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