Inattendibilità contabile e onere probatorio dell’impresa minore (Cass. civ. n. 18402 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione giudiziale, l’onere di provare il mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), CCII grava sul debitore che invochi la qualifica di impresa minore. I bilanci degli ultimi tre esercizi, regolarmente formati, approvati e depositati presso il registro delle imprese, costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non una prova legale, essendo soggetti alla valutazione di attendibilità del giudice ex art. 116 c.p.c.. Ove manchino o siano inattendibili, l’onere probatorio può essere assolto con strumenti alternativi, anch’essi rimessi al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui convincimento è incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino rigettava il reclamo ex art. 51 CCII proposto dalla società e dai soci avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. La Corte territoriale rilevava l’inattendibilità complessiva delle scritture contabili, essendo l’ultimo bilancio depositato quello del 2012, e reputava non assolto l’onere probatorio sulla sussistenza dei requisiti dimensionali per la qualifica di impresa minore. Avverso tale decisione la società e i soci proponevano ricorso per cassazione articolato in sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, condividendo la proposta di definizione anticipata, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Con riferimento al primo motivo, ha richiamato il consolidato orientamento per cui l’onere di provare i requisiti di non assoggettabilità grava sul debitore, anche quando i bilanci manchino o siano inattendibili, potendo la prova essere fornita con strumenti probatori alternativi soggetti al prudente apprezzamento del giudice di merito. La valutazione del materiale probatorio è attività riservata al giudice di merito, che non è tenuto a esprimersi analiticamente su ciascun elemento.
Quanto al secondo e terzo motivo, relativi all’interpretazione della dichiarazione liberatoria del 16/12/2014, la Corte ha ricordato che l’accertamento della volontà delle parti è indagine di fatto, censurabile in legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o per radicale inadeguatezza della motivazione, non potendo risolversi nella contrapposizione tra diverse interpretazioni.
Il quarto e quinto motivo, sull’omesso esame dello stato passivo, sono stati reputati privi del requisito della decisività alla luce delle più ampie argomentazioni dei giudici di merito. Il sesto e settimo motivo, sulla motivazione dello stato di insolvenza, sono stati respinti in quanto la motivazione risulta superiore al minimo costituzionale e il relativo apprezzamento è incensurabile in cassazione.
La Corte ha infine condannato i ricorrenti al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 2.500,00, non provvedendo sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimata.
Nota della Redazione
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