Azione revocatoria e onere della prova dell’eventus damni (Cass. civ. Sez. III n. 23800/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esperimento dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. non richiede la prova della totale compromissione del patrimonio del debitore, essendo sufficiente anche una mera variazione qualitativa che renda più difficoltosa o incerta l’esecuzione coatta del credito. Spetta al convenuto che eccepisca la mancanza dell’eventus damni fornire la prova della sussistenza di ampie residualità patrimoniali. La perizia stragiudiziale depositata dalla parte non costituisce un fatto giuridico suscettibile di non contestazione ai sensi dell’art. 115 c.p.c., ma un elemento indiziario soggetto alla valutazione del giudice di merito. Il sindacato di legittimità sulla motivazione, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo e oggetto di discussione, non estendendosi alla mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione.
Il Fatto
L’INAIL, creditore di uno dei coniugi in forza di una sentenza del Pretore del lavoro di Catanzaro del 1996, propose azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso l’atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato dai coniugi nel gennaio 2001, chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti. Il giudizio, dopo una precedente declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio, fu riassunto. Il Tribunale di Crotone rigettò la domanda, ritenendo provata, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, la sufficienza del patrimonio residuo dei convenuti a soddisfare il credito. La Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma, accolse l’appello dell’INAIL e dichiarò inefficace l’atto di costituzione del fondo patrimoniale. Avverso tale decisione, i coniugi hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciavano la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’onere della prova, sostenendo che la Corte territoriale avesse mal applicato la regola di riparto. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, rilevando che la doglianza, sotto le spoglie della violazione di norma di diritto, sollecitava in realtà un non consentito riesame del fatto e della prova. La Corte ha richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite (n. 16598/2016), secondo cui la denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo in caso di errata allocazione dell’onere probatorio, non quando il giudice abbia semplicemente valutato le prove in modo diverso da quanto auspicato dalla parte. Ha inoltre ribadito che, in tema di azione revocatoria, spetta al convenuto che eccepisca la mancanza dell’eventus damni provare la sussistenza di residuali garanzie patrimoniali, e che la Corte territoriale aveva correttamente applicato tale principio.
Il secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. per la mancata considerazione di una perizia di parte non contestata, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che il ricorso non indicava specificamente i fatti giuridici allegati ex adverso e rimasti non contestati, limitandosi a richiamare le risultanze di una perizia stragiudiziale. Ha richiamato il principio per cui le conclusioni di una perizia di parte non integrano un fatto giuridico suscettibile di non contestazione, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto alla libera valutazione del giudice. La Corte ha altresì rilevato che il motivo non rispettava il requisito di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non avendo indicato la sede processuale in cui la questione era stata sollevata.
Il terzo e il quarto motivo, che censuravano la violazione dell’art. 2901 c.c. sotto i profili dell’eventus damni e della scientia damni, sono stati dichiarati inammissibili perché la valutazione dei presupposti dell’azione revocatoria costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, la cui motivazione, se congrua come nel caso di specie, si sottrae al sindacato di legittimità. La Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui l’esistenza del periculum e della conoscenza del pregiudizio sono questioni rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito, non sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate.
Il quinto motivo, infine, denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., rappresentato dalla data di costituzione del fondo patrimoniale (2001), antecedente alla sentenza del Pretore (1996). La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non avendo i ricorrenti indicato se e quando tale fatto fosse stato allegato e oggetto di discussione tra le parti. La Corte ha ribadito che, a seguito della riforma del 2012, il vizio di motivazione è denunciabile solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mera insufficienza della motivazione. In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e all’applicazione della sanzione ex art. 96 c.p.c., in conformità alla proposta di decisione accelerata.