Espulsione e domanda di protezione: solo sospensione, non annullamento (Cass. civ. Sez. I n. 12373 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di immigrazione, la domanda di protezione internazionale proposta dopo l’adozione del decreto di espulsione non determina alcuna invalidità sopravvenuta del provvedimento, ma ne sospende soltanto l’efficacia fino alla decisione della Commissione territoriale. Il giudice di pace adito in opposizione, ai sensi dell’art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998, non può pertanto annullare il decreto per effetto della presentazione della domanda. Nel giudizio di opposizione si discute la legittimità e la validità del titolo espulsivo, non la sua esecuzione, che forma oggetto del distinto giudizio di convalida del separato decreto del questore di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero proveniente dall’Egitto, proponeva opposizione davanti al Giudice di pace di Roma avverso il decreto di espulsione emesso e notificatogli dal Prefetto, nonché avverso il decreto del Questore che disponeva l’obbligo di presentazione presso la Questura per il tempo necessario alla rimozione degli impedimenti all’accompagnamento alla frontiera.
Nelle more della permanenza in Italia, dopo la notifica dei provvedimenti, lo straniero formalizzava a mezzo PEC la volontà di chiedere la protezione internazionale e successivamente otteneva la registrazione della domanda con il permesso provvisorio di soggiorno. Il Giudice di pace rigettava l’opposizione e confermava il decreto opposto. Il cittadino straniero proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando il contrasto tra motivazione e dispositivo, l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione delle norme sull’inespellibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, che ruotano attorno al medesimo nodo: la posizione dello straniero che presenti domanda di protezione internazionale dopo l’adozione del decreto di espulsione. Il dato non contestato è che la volontà di chiedere protezione fu manifestata, mediante PEC alla Questura, dopo la notifica del provvedimento espulsivo.
Il riferimento normativo è l’art. 7 d.lgs. n. 25/2008, nella formulazione vigente al momento della domanda, il quale attribuisce al richiedente il diritto di rimanere nello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale, salvo che si tratti di domanda reiterata presentata nella fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento o dopo la declaratoria di inammissibilità o infondatezza.
La Corte richiama il proprio orientamento, espresso da Cass. n. 5437/2020 e confermato da Cass. n. 24296/2021: la domanda proposta dopo il decreto di espulsione non ne determina la sopravvenuta invalidità, restandone sospesa soltanto l’efficacia; il giudice di pace non può, per tale ragione, pronunciarne l’annullamento. Il contrasto con Cass. n. 28860/2018 è risolto alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 15 febbraio 2016, C-601/15, che impone di assicurare la pronta ripresa del procedimento espulsivo dopo il rigetto della domanda.
Il principio è ulteriormente precisato da Cass. n. 26633/2023: nel giudizio di opposizione è in discussione la legittimità e la validità del provvedimento espulsivo, non la sua effettiva esecuzione, che appartiene al distinto giudizio di convalida del decreto questorile di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento. Lo straniero conserva il potere di proporre ordinaria azione di accertamento sul proprio diritto di trattenersi in Italia, ma non può investirne il giudice dell’opposizione.
Ne consegue che la successiva presentazione della domanda di protezione internazionale non obbliga il giudice di pace a sospendere l’efficacia del decreto anziché rigettare l’opposizione per difetto di invalidità. Il ricorso è pertanto rigettato; nulla sulle spese per assenza di attività difensiva degli intimati, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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