Rimessione in termini per causa non imputabile e accertamento di merito (Cass. civ. Sez. I n. 12369 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rimessione in termini disciplinata dall’art. 153, comma 2, cod. proc. civ. presuppone che l’evento dedotto integri un impedimento assoluto, il cui accertamento compete al giudice del merito ed è incensurabile in cassazione, salvo i limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. La decadenza deve essere determinata da una causa non imputabile alla parte, riconducibile a un fattore estraneo alla sua volontà. Il vizio di motivazione del provvedimento amministrativo costituisce questione nuova, non prospettabile per la prima volta in sede di legittimità se non è stata sottoposta al giudice del merito.

Il Fatto

Una cittadina straniera, proveniente dalla Georgia, proponeva opposizione davanti al Giudice di pace di Udine avverso il decreto di espulsione emesso e contestualmente notificato dal Prefetto, sul rilievo di essere presente illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, non avendo richiesto il permesso di soggiorno.

Il Giudice di pace dichiarava inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di venti giorni di cui all’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011. La ricorrente impugnava la decisione con ricorso per cassazione, deducendo l’erronea mancata concessione della rimessione in termini per causa non imputabile, correlata alla mancata comprensione del decreto espulsivo per la lingua di redazione e per le formule motivazionali asseritamente di stile.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo denuncia violazione degli artt. 153 e 294 cod. proc. civ. e dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990. La Suprema Corte lo dichiara inammissibile, muovendo dalla funzione della rimessione in termini: essa richiede che l’evento addotto integri un impedimento assoluto, accertato dal giudice del merito in modo non censurabile in cassazione. Il precedente Cass. Sez. U. n. 6431/2025 è richiamato proprio per fissare questo limite al sindacato di legittimità.

La Corte ricorda inoltre che la decadenza deve derivare da una causa non imputabile alla parte, estranea alla sua volontà, come affermato da Cass. n. 18435/2024 e Cass. n. 17729/2018. Nel caso concreto, il Giudice di pace aveva escluso i presupposti della rimessione sul rilievo che il provvedimento era stato tradotto nella lingua georgiana e in inglese, con modalità di impugnazione di contenuto semplice, e che la ricorrente, presente in Italia dal 2022, aveva richiesto il codice fiscale e presentato domanda di protezione internazionale.

Tale accertamento è di merito e non è sollecitabile in questa sede la sua revisione: la traduzione nella lingua madre della ricorrente risulta circostanza incontestata, e il giudice ha svolto una valutazione presuntiva sulla capacità di comprensione della normativa. La censura sulla necessità di traduzione non coglie quindi la ratio decidendi, perché la traduzione è stata eseguita nella lingua georgiana e la deduzione su una traduzione non corretta è formulata in termini generici e assertivi. Irrilevante diviene pertanto l’esame della critica all’accertamento presuntivo, essendo la motivazione autonoma e logicamente sufficiente a giustificare la decisione, secondo l’orientamento di Cass. n. 15399/2018, Cass. n. 15350/2017 e Cass. n. 21490/2005.

Sono infine inammissibili le doglianze sui difetti motivazionali del decreto espulsivo, perché i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio di merito: dalla stessa esposizione dell’opposizione riportata nel ricorso si evince che la questione non fu sottoposta al Giudice di pace. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto; nessuna pronuncia sulle spese per assenza di attività difensiva degli intimati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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