Espulsione e non luogo a procedere dopo il rinvio a giudizio (Corte cost. n. 187/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 13, comma 3-quater, del testo unico sull’immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998). Quella norma stabilisce che il giudice, acquisita la prova dell’avvenuta espulsione dello straniero, pronuncia sentenza di non luogo a procedere solo se non e’ ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio.
Il caso. Davanti al Tribunale di Firenze era in corso il processo a carico di un cittadino straniero, imputato di furto in abitazione. Il pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio e, dopo l’udienza preliminare, il giudice aveva emesso il decreto che dispone il giudizio. Prima dell’apertura del dibattimento e’ emerso che l’imputato non era comparso all’udienza preliminare perche’ era gia’ stato allontanato dall’Italia: il Prefetto di Roma aveva disposto l’espulsione nel novembre 2023 e l’espulsione era stata eseguita l’8 gennaio 2024, con accompagnamento alla frontiera aerea e imbarco su un volo per il Paese di origine. Prima di procedere, la Questura di Roma aveva chiesto il nulla osta alla Procura di Roma per un diverso procedimento, ma non aveva chiesto alcun nulla osta all’autorita’ giudiziaria di Firenze. La difesa ha quindi chiesto la sentenza di non luogo a procedere; il pubblico ministero si e’ opposto.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale per violazione del principio di uguaglianza. Con la sentenza n. 270 del 2019 la Corte aveva gia’ esteso quella possibilita’ ai processi iniziati con citazione diretta a giudizio, cioe’ senza udienza preliminare. Secondo il giudice di Firenze, il fatto decisivo e’ sempre lo stesso, cioe’ l’espulsione eseguita prima del provvedimento che dispone il giudizio; sarebbe quindi ingiustificato trattare diversamente i due casi solo in base alla forma con cui il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha risposto che le due situazioni non sono uguali. Nel 2019 il problema stava nel fatto che, con la citazione diretta, non esisteva alcun momento di confronto davanti a un giudice prima del dibattimento: la norma, riferendosi al provvedimento che dispone il giudizio, finiva per escludere proprio i reati meno gravi. Nel processo fiorentino, invece, l’udienza preliminare si e’ regolarmente tenuta. Proprio quella udienza e’ il passaggio nel quale il giudice puo’ verificare, in contraddittorio tra le parti, se l’espulsione sia gia’ avvenuta. La Corte ha aggiunto che l’udienza preliminare non e’ piu’ un controllo sommario: dopo le riforme del 1999 e del 2022 e’ diventata un vero momento di giudizio, con una valutazione sulla ragionevole previsione di condanna. Non e’ quindi irragionevole che il legislatore, dovendo bilanciare l’interesse a non far rientrare in Italia chi e’ stato espulso e l’interesse a punire i reati commessi nel territorio dello Stato, abbia fissato in quel momento il limite oltre il quale il processo va avanti. La Corte ha anche osservato che, nel caso concreto, all’udienza preliminare era presente il difensore di fiducia, che avrebbe potuto segnalare li’ l’avvenuta espulsione. Per le stesse ragioni e’ stata respinta anche la richiesta subordinata, riferita ai reati per i quali sarebbe stata possibile la citazione diretta.
Cosa cambia in pratica. La norma resta com’e’. Se lo straniero viene espulso prima del decreto che dispone il giudizio, il giudice puo’ dichiarare il non luogo a procedere; se l’espulsione arriva dopo, il processo prosegue anche in sua assenza, e per partecipare puo’ chiedere l’autorizzazione al rientro prevista dall’articolo 17 del testo unico. L’eccezione va sollevata subito, gia’ all’udienza preliminare. La Corte ha infine precisato che resta fermo il potere del legislatore di individuare un diverso limite temporale.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/187
Nota della Redazione
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