Nove euro l’ora negli appalti della Puglia (Corte cost. n. 188/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili tutte le questioni sollevate dal Governo contro l’articolo 2, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 30 del 2024 e contro l’articolo 21 della legge della Regione Puglia n. 39 del 2024, che ha modificato la prima. Inammissibile significa che la Corte non ha esaminato il merito: le norme regionali restano in vigore, ma la Corte non ha detto che sono legittime.
Le norme in discussione. La legge pugliese si intitola “Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia”. Il comma 1 dell’articolo 2, non impugnato, impone alla Regione, alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, alle Sanitaservice, alle agenzie e agli altri enti strumentali regionali di indicare nelle gare il contratto collettivo piu’ attinente all’attivita’ svolta, firmato dalle organizzazioni comparativamente piu’ rappresentative. Il comma 2, quello impugnato, aggiunge che gli stessi enti verificano che i contratti indicati nelle gare prevedano una soglia minima di nove euro l’ora. La legge n. 39 del 2024 ha poi sostituito le parole “un trattamento economico minimo” con “una retribuzione minima tabellare”. Restano fuori dall’impugnazione i commi 3 e 4, che permettono all’impresa di applicare un contratto collettivo diverso, purche’ la stazione appaltante ne verifichi l’equivalenza.
Le censure del Governo. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto due ricorsi, poi riuniti. Sosteneva che l’ordinamento italiano non prevede un salario minimo fissato per legge e che la soglia regionale violerebbe l’articolo 36 della Costituzione, sulla retribuzione proporzionata e sufficiente, e l’articolo 39, quarto comma, che tutela l’autonomia della contrattazione collettiva. Con un secondo motivo sosteneva che fissare una soglia oraria significa disciplinare il rapporto di lavoro privato, materia riservata allo Stato dall’articolo 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione. La Regione Puglia si e’ difesa spiegando che la norma serve a contrastare il cosiddetto dumping contrattuale, cioe’ la concorrenza al ribasso tra contratti collettivi firmati anche da sigle poco rappresentative.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha prima ricostruito la portata della norma pugliese. Non introduce un obbligo generale di retribuzione minima valido per tutti i contratti di lavoro nel territorio regionale: si applica solo agli appalti e alle concessioni affidati dalla Regione e dai suoi enti, e opera come criterio per scegliere il contratto collettivo da indicare negli atti di gara. Si tratta di quello che la Corte chiama uso strategico dei contratti pubblici, cioe’ l’inserimento nelle gare di condizioni dirette a obiettivi sociali. Su questa base la Corte ha rilevato che i ricorsi del Governo erano costruiti su una prospettiva sbagliata: trattavano la norma come se imponesse un salario minimo a chiunque. Le censure sull’articolo 36 sono state giudicate assertive, perche’ il ricorso non spiega perche’ una soglia minima contrasterebbe con la retribuzione sufficiente e proporzionata. Quelle sull’articolo 39 non affrontano il punto reale, cioe’ l’uso della soglia come criterio di selezione del contratto collettivo in gara. La censura sull’ordinamento civile e’ stata dichiarata inammissibile perche’ la disciplina delle procedure di affidamento rientra nella tutela della concorrenza, parametro che il Governo non ha invocato. La censura sui livelli essenziali delle prestazioni e’ stata ritenuta priva di qualsiasi motivazione. Anche l’accenno alla limitazione della concorrenza, contenuto nei ricorsi, e’ stato considerato inidoneo perche’ senza parametro e senza argomenti.
Cosa cambia in pratica. La soglia di nove euro l’ora continua ad applicarsi alle gare bandite dalla Regione Puglia e dai suoi enti. Chi partecipa a quelle gare deve tenerne conto nella scelta del contratto collettivo da indicare, salva la possibilita’ di proporre un contratto diverso con tutele equivalenti. La decisione non riguarda i rapporti di lavoro fuori dagli appalti regionali. La Corte ha scritto espressamente che resta impregiudicata ogni valutazione sui profili di competenza legati alla tutela della concorrenza e all’ordinamento civile: il Governo potrebbe quindi tornare a impugnare norme simili motivando in modo diverso.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/188
Nota della Redazione
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