Giudice di pace non può sostituirsi al prefetto nella causa espulsiva (Cass. civ. Sez. I n. 5654 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Giudice di pace, chiamato a decidere sull’opposizione al decreto di espulsione, non può sostituirsi al prefetto nell’individuazione della causa espulsiva né confermare il provvedimento in base a ragioni diverse da quella posta a suo fondamento. Se il decreto prefettizio si basa esclusivamente sull’omessa dichiarazione di presenza all’ingresso, di cui all’art. 1, comma 2, L. 68/2007, il giudice non può rigettare l’opposizione valorizzando una diversa causa espulsiva, quale la pericolosità sociale dello straniero ex art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/98. Il provvedimento che non corrisponda, nella motivazione, alla causa indicata dall’autorità amministrativa va annullato e cassato senza rinvio.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero entrato in Italia nel 1992, veniva raggiunto da un decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera, adottato dal Prefetto con contestuale trattenimento presso un centro di permanenza per il rimpatrio. Il provvedimento prefettizio giustificava l’espulsione esclusivamente con l’omessa presentazione della dichiarazione di presenza entro otto giorni dall’ingresso, ai sensi dell’art. 1, comma 2, L. 68/2007.

Lo straniero proponeva opposizione davanti al Giudice di pace, rilevando che nel 1992, all’epoca del suo ingresso, tale obbligo non era ancora previsto nell’ordinamento, essendo stato introdotto solo nel 2007. Il Giudice di pace rigettava l’opposizione, ritenendo il ricorrente meritevole di espulsione in quanto soggetto socialmente pericoloso, e quindi per una ragione diversa da quella indicata nel decreto. Avverso tale provvedimento lo straniero proponeva ricorso per cassazione con unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e muove dal contenuto del provvedimento prefettizio, nel quale si dà atto che il cittadino straniero non ha presentato la dichiarazione di presenza di cui all’art. 1, comma 2, L. 68/2007. Su questa sola ragione si fondava dunque l’espulsione amministrativa.

Il principio affermato è netto: il Giudice di pace non può sostituirsi al prefetto nell’identificazione delle cause espulsive. Egli non può respingere l’opposizione sul rilievo che ne sussistano altre, diverse da quella posta a base del provvedimento impugnato. Il sindacato del giudice si esercita sul decreto così come motivato, senza integrazioni o correzioni della causa giustificativa.

Il giudice del merito, quindi, era obbligato a esaminare e pronunciarsi sul decreto nella sua effettiva motivazione. Non poteva confermare l’espulsione in base a una ragione diversa da quella indicata dall’autorità amministrativa. La Corte richiama sul punto un proprio orientamento consolidato (Cass. 9499/2002 e successive conformi).

Ne deriva l’annullamento del provvedimento e la cassazione senza rinvio, per la mancata corrispondenza tra la causa espulsiva contenuta nel provvedimento prefettizio e quelle, molteplici ma non valutabili in quella sede, individuate dal Giudice di pace.

Quanto alle spese, la Corte rileva che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale: non vi è quindi luogo alla regolazione delle spese. Il compenso del difensore va liquidato ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, con istanza al giudice del procedimento e, per il giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R., al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata in ipotesi di cassazione senza rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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