Appello e onere di censurare tutte le rationes decidendi autonome (Cass. civ. Sez. II n. 5652 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di appello, l’onere della parte appellante di censurare tutte le rationes decidendi opera soltanto allorché ciascuna di esse sia autonomamente idonea a sorreggere la decisione. Ove la sentenza di primo grado si fondi su una pluralità di argomenti ciascuno di per sé sufficiente, l’impugnazione che ne investa uno solo è inammissibile, perché non consente l’esame nel merito. La censura di omesso esame di fatto decisivo non può risolversi nella richiesta di una diversa valutazione delle risultanze probatorie, quando la motivazione del giudice di merito sia immune da vizi logici. È inammissibile, per tardività, la prospettazione di temi nuovi rispetto al thema decidendum delineato nell’atto introduttivo e non emendabile oltre i termini delle memorie ex artt. 180 e 183, co. 5, c.p.c.

Il Fatto

Nel settembre 1997 la dante causa dell’odierna ricorrente, condomina di un complesso condominiale, impugnava davanti al Tribunale due delibere assembleari relative a lavori di ristrutturazione ex legge n. 219/1981. Deduceva che le delibere erano state adottate a maggioranza calcolata su tabelle millesimali mai approvate, che riducevano la propria quota di proprietà, e che erano affette da eccesso di potere.

La domanda era rigettata in primo grado e la decisione confermata dalla Corte di appello con sentenza n. 373/2018. L’erede della condomina attrice proponeva quindi ricorso per cassazione con cinque motivi, resistito dalla controricorrente.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che il giudice di appello avesse dichiarato inammissibile il gravame per non aver censurato tutte le ragioni del rigetto. La Corte rileva che la sentenza di appello aveva disatteso il motivo per due ragioni autonome: l’inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e l’infondatezza nel merito. La ricorrente censurava soltanto la prima, mentre avrebbe dovuto investire entrambe per accedere a una pronuncia nel merito. Il motivo è quindi inammissibile.

Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo sono esaminati congiuntamente perché diretti a censurare la pronuncia di merito sotto profili correlati. La Corte territoriale aveva fondato la ricostruzione del fatto sulla valutazione congiunta di quattro elementi probatori, dei quali l’appellante aveva contestato solo la dichiarazione di accollo di spesa. La censura di omesso esame di fatto decisivo è inammissibile, perché mira a sovrapporre il proprio apprezzamento della valenza probatoria a quello del giudice di merito, espresso in una motivazione immune da vizi logici.

Quanto al terzo motivo, la Corte ritiene infondata la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. L’accesso agli atti di causa consente di constatare che l’originaria attrice aveva contestato l’applicazione di tabelle millesimali diverse da quelle richiamate, ma non aveva censurato l’invalidità delle tabelle in concreto applicate. Solo nella comparsa conclusionale di primo grado aveva fatto valere l’inapplicabilità delle tabelle e la presenza di errori di calcolo.

Tale allegazione configura temi nuovi rispetto all’oggetto del processo delineato nell’atto introduttivo, modificabile al più tardi entro le memorie ex artt. 180 e 183, co. 5, c.p.c. vigenti ratione temporis. Non trattandosi di questioni rilevabili d’ufficio, la statuizione di tardività è corretta.

Il ricorso è integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento di un’ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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