Espulsione come sanzione sostitutiva e inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. VII n. 6643 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’espulsione dello straniero prevista dall’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 costituisce sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, sicché può essere disposta dal magistrato di sorveglianza con decreto anche durante l’espiazione della pena e senza limiti temporali. Costituisce unico dato ostativo all’applicazione della misura l’integrale espiazione della pena detentiva, non già la sua esecuzione parziale. Non è quindi ravvisabile alcuna preclusione temporale quando il provvedimento intervenga a pochi giorni dal termine di esecuzione della pena rispetto alla quale la sanzione opera come sostitutiva.

Il Fatto

Il ricorrente, straniero sottoposto a espulsione ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, ha proposto reclamo avverso il decreto con cui il Magistrato di sorveglianza aveva disposto l’allontanamento dal territorio nazionale. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo, confermando la misura.

Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge: l’espulsione, avendo natura penale, potrebbe essere disposta solo con sentenza e non con decreto, tanto più quando il provvedimento sia emesso pochi giorni prima del termine di esecuzione della pena detentiva rispetto alla quale costituisce sanzione sostitutiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto la censura genericamente articolata e meramente reiterativa della questione già sollevata davanti al giudice del reclamo, che l’aveva motivatamente disattesa. Nessuna preclusione temporale è ravvisabile nell’applicazione della sanzione sostitutiva dell’espulsione «in ogni tempo», nell’ambito delle pene detentive inferiori a due anni, secondo una stretta interpretazione della disciplina applicabile.

Il collegio ha richiamato il principio già affermato da questa Corte con la sentenza Sez. 1, n. 26616 del 15/05/2024, secondo cui l’espulsione resta sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione e, pur quando disposta dal magistrato di sorveglianza durante l’espiazione della pena, non può essere eseguita nei confronti di chi l’abbia medio tempore interamente espiata.

Da tale qualificazione discende che dato ostativo all’espulsione è soltanto l’avvenuta espiazione per intero della pena detentiva, non già la sua esecuzione parziale. Il percorso argomentativo esclude, dunque, che il momento di adozione del decreto possa incidere sulla legittimità della misura, purché la pena non sia stata integralmente espiata.

La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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