Continuazione e disegno criminoso: insindacabile il diniego motivato in esecuzione (Cass. pen. Sez. VII n. 6647 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso, che caratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, ma postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose. Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di una approfondita verifica di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno degli indici se i successivi reati risultino frutto di determinazione estemporanea. L’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato con più sentenze, ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle diverse condanne. Il giudice dell’esecuzione ha respinto la richiesta, escludendo la riconducibilità dei fatti al medesimo disegno criminoso.
Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza di motivazione e il mancato confronto con le sentenze di cognizione. La Corte d’appello di Brescia, con ordinanza del 27/09/2024, aveva già definito la questione in sede esecutiva; il ricorso giunge così davanti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di continuazione e richiama la giurisprudenza secondo cui l’identità del disegno criminoso postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte, non identificandosi con il programma di vita delinquenziale del reo (Sez. I n. 15955 del 08.01.2016; conforme Sez. II n. 10033 del 07.12.2022, dep. 2023).
Il Collegio ricorda poi che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di una approfondita verifica di concreti indicatori, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno degli indici se i successivi reati risultino frutto di determinazione estemporanea (Sez. Un. n. 28659 del 18.05.2017, Gargiulo).
Quanto agli indicatori rilevanti, la Corte ribadisce che assumono rilievo l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, non essendo necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti gli indicatori (Sez. I n. 8513 del 09.01.2013; Sez. I n. 44862 del 05.11.2008; Sez. II n. 10539 del 10.02.2023). L’accertamento è però rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in legittimità se sorretto da motivazione adeguata e congrua.
Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso valorizzando la mancata allegazione di elementi idonei, la rilevante cesura temporale tra i fatti, un significativo periodo di detenzione tra alcuni episodi e l’eterogeneità di alcuni reati. Tali considerazioni sono lineari. Il ricorrente ha addotto circostanze fattuali insuscettibili di essere prese in considerazione in sede di legittimità, tra cui i riferimenti alla funzione dei documenti falsi nella sua disponibilità: circostanza meramente fattuale e generica, che non vale a comprovare l’illegittimità delle argomentazioni del giudice dell’esecuzione.
Il giudice dell’esecuzione, nell’esercizio del discrezionale apprezzamento, ha chiarito senza contraddizioni né affermazioni manifestamente illogiche per quale ragione dovesse escludersi l’esistenza di un riconoscibile, originario disegno criminoso. La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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