Risoluzione del singolo ordine di investimento e obblighi informativi dell’intermediario (Cass. civ. Sez. I n. 11239 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il singolo ordine di investimento non si esaurisce in una mera istruzione di esecuzione, ma partecipa della natura negoziale del contratto quadro quale negozio esecutivo autonomo. L’intermediario non può limitarsi a dare esecuzione all’ordine ricevuto: gli obblighi informativi posti dall’art. 21 T.U.F. e dal Reg. Consob n. 11522/1998, all’art. 28, comma 2, operano anche nella fase esecutiva, sì che l’operazione può essere compiuta solo dopo che il cliente sia stato edotto della natura, dei rischi e delle implicazioni della specifica operazione. In assenza di un consenso informato, il sinallagma del singolo negozio non trova piena attuazione e ne è ammessa la risoluzione per inadempimento, non essendo la responsabilità dell’intermediario relegabile nell’area della responsabilità precontrattuale. Dichiarata la risoluzione, si ingenerano reciproci obblighi restitutori: l’intermediario restituisce il capitale investito, l’investitore le cedole percepite e il valore dei titoli, con decorrenza dei frutti dal momento della mora.

Il Fatto

Un investitrice acquistava, tramite un intermediario, obbligazioni di un emittente estero; a seguito del default di quest’ultimo la successiva vendita si concludeva in perdita. L’investitrice agiva per la risoluzione dell’acquisto per inadempimento degli obblighi informativi e per inadeguatezza dell’operazione, chiedendo il rimborso della differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di rivendita. L’intermediario proponeva domanda riconvenzionale per la ripetizione delle cedole medio tempore incassate.

Il giudice di primo grado accoglieva la domanda e rigettava la riconvenzionale; la Corte d’Appello di Bologna confermava integralmente la decisione. L’intermediario ricorreva per cassazione con sei motivi, resistiti dall’investitrice.

La Motivazione della Corte

Il primo e il terzo motivo sono esaminati congiuntamente, avendo la medesima radice: il ricorrente sosteneva che i singoli ordini di investimento non avessero natura contrattuale e che la violazione degli obblighi informativi potesse al più fondare un’azione di annullamento, non di risoluzione. La Corte li dichiara inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., richiamando la giurisprudenza consolidata: il singolo ordine di acquisto, pur essendo elemento di attuazione del contratto quadro, ne partecipa la natura negoziale come negozio esecutivo.

Sul terzo motivo la Corte valorizza l’art. 21 T.U.F. e l’art. 28, comma 2, Reg. Consob n. 11522/1998: gli obblighi di informazione attiva non si collocano soltanto nella fase che precede la conclusione del contratto, ma anche nello stadio successivo, quando l’ordine è stato impartito e si tratti di eseguirlo. In assenza di consenso informato, il sinallagma del singolo negozio non trova piena attuazione e ne consegue la risoluzione per inadempimento. È escluso, quindi, che la responsabilità possa essere relegata nell’area precontrattuale.

Il secondo motivo, relativo al difetto di interesse ad agire per avvenuta vendita dei titoli, è dichiarato inammissibile per difetto di specificità: non si confronta con le ragioni della decisione impugnata, che aveva ravvisato l’interesse proprio nella vendita in perdita. Il quarto motivo, sulla gravità dell’inadempimento ex art. 1455 cod. civ., è inammissibile perché attinge a valutazioni di fatto e introduce tema nuovo, non trattato in sede di merito.

Il quinto motivo, sull’art. 29 reg. intermediari, è inammissibile: la Corte ribadisce che la sottoscrizione della segnalazione di inadeguatezza fa cessare la presunzione di avvenuto assolvimento dell’obbligo informativo quando la parte alleghi quali specifiche informazioni non le siano state fornite, con onere della prova dell’avvenuta informazione a carico dell’intermediario. Nella specie la banca non aveva neppure offerto tale prova.

Il sesto motivo è accolto: il diritto alla restituzione delle cedole incassate è diretto riflesso dell’effetto caducatorio della risoluzione. La disciplina dell’indebito non può condurre a uno squilibrio tra partite corrispondenti. Dichiarata la risoluzione, l’investitore deve restituire il valore delle cedole e dei titoli; frutti e interessi decorrono dallo stesso momento della mora. La causa è quindi rinviata alla Corte d’Appello di Bologna, in altra composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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